Il periodo biennale di pratica professionale decorre dalla data della deliberazione con cui il C.d.O. dispone l’iscrizione dell’aspirante nel registro speciale e non può essere interrotto per un periodo superiore ai sei mesi. Pertanto, ove dovesse sopravvenire con l’interruzione della pratica la cancellazione e la successiva reiscrizione del praticante, il termine biennale ricomincerà a decorrere dalla nuova iscrizione, e la pratica precedentemente svolta non potrà essere computata ai fini del prescritto termine biennale. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 6 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. QUINZIO), sentenza del 30 dicembre 1996, n. 164