La atipicità dell’infrazione disciplinare deve essere riconosciuta conforme ai principi costituzionali, in quanto in materia di infrazioni non penali, il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisioni C.d.O. di Ravenna, 9 luglio 1993 e 19 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 5 ottobre 1996, n. 120