Il ricorso presentato al C.N.F. è ammesso esclusivamente contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo, di cancellazione e di procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. Il ricorso pertanto avverso la delibera di approvazione del bilancio è inammissibile per incompetenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera del C.d.O. di Rimini, 11 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. De Mauro), sentenza del 9 novembre 1996, n. 155