L’avvocato che chieda al proprio cliente lo sconto di titoli cambiari e ripetutamente non provveda al pagamento degli effetti cambiari rilasciati, tanto da divenire oggetto di esecuzioni; che non provveda alla restituzione dei prestiti ottenuti; che incassi abusivamente somme spettanti al proprio cliente; che non effettui i pagamenti dovuti ai terzi, per mandato specifico ricevuto; che abbia subito protesti e abbia partecipato ad una udienza in periodo di sospensione, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro propri della classe forense e merita la sanzione della cancellazione dall’albo. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 10 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Danovi), sentenza del 30 ottobre 1996, n. 140