La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero e al professionista interessato e non, invece, al denunziante terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Spoleto, 20 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Quinzio), sentenza del 13 marzo 1997, n. 22