L’avvocato che omette di informare il cliente dell’esatto risultato anche positivo di un giudizio, indicandogli, con il dovuto rendiconto, le ragioni di credito per capitale, interessi, spese, diritti e onorari, viola il dovere della correttezza e diligenza. È principio deontologico, infatti, che un professionista, come mandatario nell’esercizio di un’attività intellettuale, sia tenuto al rispetto dei […]