Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Richiesta di rinvio per impossibilità dell’avvocato incaricato della difesa – Conferimento del mandato – Comunicazione al C.N.F. – Necessità – Sussiste – Puntuale specificazione dei motivi di impedimento – Necessità – Sussiste.

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Non costituisce motivo adeguato per dare sostegno alla richiesta di rinvio presentata dal ricorrente l’asserita impossibilità di partecipare all’udienza da parte dell’avvocato difensore, ove il mandato di assistenza a questi conferito non risulti portato a conoscenza del C.N.F. e l’impedimento addotto sia individuato solo genericamente. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 27 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Mazzarolli), sentenza del 9 aprile 1996, n. 58

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 09 Aprile 1996 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 27 Maggio 1994 (sospensione)