Ai sensi dell’art. 5 r.d.l. 1578/33 la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. spetta soltanto al professionista incolpato ed al P.M.; non è quindi ammissibile il ricorso presentato da un terzo sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 28 marzo 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 29 settembre 1997, n. 105