Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Criterio della prevenzione – Atto d’inizio del procedimento – Individuazione.

    La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione. Pertanto la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; e tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato ed al p.m. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo d’incolpazione e del relativo addebito. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Palermo, avverso conflitto sollevato dal C.d.O. di Siracusa con delibera 20 aprile 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. DANOVI), sentenza del 16 aprile 1997, n. 42

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Conflitto di competenza – Procedimento presso il C.N.F. – Legittimazione dell’incolpato.

    Nel procedimento davanti al C.N.F. per la risoluzione del conflitto di competenza disciplinare fra due ordini territoriali il professionista imputato è legittimato a partecipare sia con la presentazione di memorie che con la discussione in udienza, per la tutela del proprio diritto ad essere giudicato dal consiglio effettivamente competente. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Palermo, avverso conflitto sollevato dal C.d.O. di Siracusa con delibera 20 aprile 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. DANOVI), sentenza del 16 aprile 1997, n. 42

  • Avvocato – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità – Sussiste.

    Nei casi previsti dal III comma dell’articolo 43 della l.p. l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede d’impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito, per cui resta precluso ogni esame sull’opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 2 maggio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 15 aprile 1997, n. 41

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Misura della sorveglianza speciale di P.S. – Legittimità della sospensione – Sussiste.

    La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta legittima l’applicazione della sospensione cautelare al professionista che era stato rinviato a giudizio per i reati di contrabbando, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, ed allo stesso era stata inflitta la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 2 maggio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 15 aprile 1997, n. 41

  • Avvocato – Tenuta albi – Praticanti avvocati – Mancata convalida del primo semestre di pratica – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    Relativamente alla tenuta del registro dei praticanti sono ricorribili al C.N.F., per espresso dettato normativo, esclusivamente il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti, la delibera di negazione dell’attestato di compiuta pratica e quella di abilitazione al patrocinio, restando esclusi gli altri provvedimenti interlocutori (tra cui la verifica effettuata dal consiglio nello svolgimento della pratica stessa e la convalida dello stesso semestre di pratica). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, s.d.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Ruggerini), sentenza del 15 aprile 1997, n. 40

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione soggettiva – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

    La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 dicembre 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 52

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione soggettiva – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

    La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisioni: C.d.O. di Milano, 12 luglio 1993; C.d.O. di Messina, 24 marzo 1993; C.d.O. di Milano, 27 settembre 1986).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 51

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione soggettiva – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

    La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisioni: C.d.O. di Milano, 12 luglio 1993; C.d.O. di Messina, 24 marzo 1993; C.d.O. di Milano, 27 settembre 1986).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. SANINO), sentenza del 12 maggio 1997, n. 50

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Legittimazione soggettiva – Ricorso presentato dal terzo – Inammissibilità.

    La legittimazione a ricorrere al C.N.F. avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 2 ottobre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 15 aprile 1997, n. 39

  • Avvocato – Tariffe – Parere su congruità della parcella – Inammissibilità.

    La giurisdizione speciale del C.N.F. deve considerarsi limitata agli specifici settori espressamente indicati dalla legge professionale e dalle successive leggi di completamento e modifica, e cioè alle materie riguardanti l’attività disciplinare, le elezioni forensi e la tenuta dei registri; nulla, invece, è previsto relativamente ai pareri di congruità sugli onorari. Pertanto il ricorso al C.N.F. avverso il parere di congruità degli onorari è inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 25 novembre 1994).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 15 aprile 1997, n. 38