Il COA di Pesaro ha chiesto a questo CNF parere in merito alla domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti di un laureato in Giurisprudenza, in possesso di determinati requisiti (di cui infra). Ha precisato al riguardo quanto segue: “Il richiedente, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, ha conseguito il certificato di compiuta pratica forense nell’ottobre dell’anno 2004. Ha poi conseguito, tre anni dopo, la laurea in Diritto Canonico presso la Pontifìcia Università in Roma, con successivi periodi formativi presso una sede della stessa Università in Spagna conseguendo la licenza in “derecho” presso una Università spagnola, con omologazione del titolo (laurea italiana) da parte del Ministro dell’Educazione spagnolo e possibilità di utilizzo del titolo medesimo nel territorio spagnolo. Dal marzo 2010 ha svolto attività di collaborazione in uno Studio legale in Spagna che ha attestato che lo stesso si è occupato essenzialmente di due attività: studio dei fascicoli di nuova creazione in materia civile e societario-commerciale e predisposizione di lettere ed atti nelle medesime materie, da ultimo svolgendo attività giudiziale procuratoria di udienza per conto dello Studio legale. Attualmente svolge attività stragiudiziale in materia di consulenza fiscale e legale commerciale per aziende italiane interessate a sviluppare il loro ramo di attività in Spagna. Per ragioni personali intenderebbe ora trasferire la propria attività nel territorio di competenza di questo Ordine.”. Alla luce di quanto esposto e della recente sentenza nel caso Koller si richiede se sussistono le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione del richiedente nell’albo degli avvocati stabiliti”.

L’istanza di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, richiamata nella richiesta di parere dal COA di Pesaro, è successiva alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera) e va pertanto esaminata alla luce dei principi nella stessa enunciati. Le sentenze della predetta Corte, interpretative del diritto comunitario, sono Infatti vincolanti per […]

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Il COA di Roma chiede un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933, lettere a) ed f), in relazione alle domande di iscrizione all’Albo degli avvocati di Giudici Onorari del Tribunale con anzianità di servizio di almeno otto anni. Richiama, al riguardo, i precedenti pareri negativi del C.N.F. nn. 14/2007 e 33/2008, nonché il R.D. n. 12 del 30.1.1941 e s.m.i. che, al titolo I°, capitolo I°, n. 4, afferma appartenere all’ordine giudiziario, come magistrati onorari, tra gli altri, i G.O.T.

L’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933 dispone che hanno diritto di essere iscritti all’albo degli avvocati, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1, 2 , 3 e 4 dell’articolo 13 dello stesso RDL, coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo. La norma si riferisce con nettezza […]

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E’ insorto conflitto negativo tra i Consigli dell’Ordine di Gorizia e di Trieste in materia di competenza all’applicabilità della sospensione cautelare prevista dall’art. 43 l.p. Il conflitto è stato originato dalla circostanza che nei confronti degli avvocati X e Y, iscritti all’Ordine di Gorizia, pende procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine di Trieste, che a suo tempo lo aveva aperto in quanto i fatti disciplinarmente rilevanti erano stati commessi nel suo ambito territoriale. Dovendosi ora procedere all’eventuale applicazione della sospensione cautelare di detti avvocati ex art. 43 legge cit., a seguito della pubblicazione della sentenza penale di condanna dei medesimi e del conseguente strepitus fori, il COA di Gorizia chiede di conoscere se la pendenza del procedimento disciplinare davanti al COA di Trieste ha attratto – come esso ritiene – anche la competenza relativa all’applicazione della sospensione cautelare, competenza che quest’ultimo Consiglio nega.

Va ricordato che la competenza a procedere in via disciplinare è dalla legge professionale (art. 38) assegnata tanto al Consiglio dell’Ordine che vigila sulla tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri, quanto al Consiglio dell’Ordine del luogo in cui il fatto è stato commesso. L’iniziativa eventualmente assunta da […]

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Il COA di Verona chiede di conoscere se nell’ipotesi di violazione degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico, commessa da un avvocato mediante l’uso del proprio sito internet, il procedimento disciplinare debba essere aperto dal Consiglio dell’Ordine al quale appartiene il professionista, oppure possa essere indifferentemente avviato da qualsiasi altro Consiglio venuto a conoscenza del fatto, stante la sua diffusione attraverso la rete telematica, che è priva di confini territoriali.

Ai sensi dell’art. 38, c. 2, l.p.f, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri. Siffatta competenza concorre tuttavia paritariamente con il c.d. foro del “locus commissi delicti”. La competenza è determinata, nell’ipotesi di conflitto tra detti due Fori, dal criterio […]

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Il COA di Parma chiede di conoscere se le istanze prodotte dallo straniero extracomunitario alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato debbano essere corredate dal permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 122, lettera g) della L. n. 94/1999, che ha modificato il testo dell’art. 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Dal confronto tra le norme richiamate dal COA risulta con nettezza che il legislatore ha inteso ridurre le ipotesi di esonero dalla presentazione del permesso di soggiorno a corredo delle istanze presentate dallo straniero. Infatti, mentre nel testo originario l’esonero riguardava le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli atti di stato civile e […]

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Il quesito (del COA di Reggio Emilia) riguarda la compatibilità ai sensi dell’art.3, comma 1°, L.P.F., tra l’assunzione del Ministero di Lettore o di Accolito, nonché quello di Diacono della Chiesa Cattolica e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

Si deve premettere che l’incompatibilità dettata dalla norma indicata dal COA richiedente riguarda la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura d’anime. Si deve altresì ritenere che la regola abbia il suo fondamento non solo nell’essere tali ministri membri di un’organizzazione di forte impronta gerarchica (come del resto accade agli impiegati pubblici), […]

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo è stato fatto oggetto, da un iscritto, dei seguenti quesiti: 1) “Se un avvocato attualmente iscritto, possa essere riabilitato dalla sanzione della “censura” comminatagli nel 2003, allorquando era praticante iscritto non abilitato al patrocinio. 2) Se detto avvocato possa svolgere le funzioni del mediatore contemplato dal d.lgs. 28 del 2010.”.

Il COA esponente ha premesso, da un lato, di essere consapevole che il C.N.F. ha fin qui ritenuto non applicabile agli iscritti disciplinarmente sanzionati, neppure per via analogica, l’istituto della riabilitazione penale e, dall’altro lato, di non ignorare la previsione recata dall’art. 4, comma 3, lett. c) punto d. del D.M. n. 180/2010, con la […]

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Il quesito (del COA di Rieti) riguarda se “ai fini dell’esonero ex art. 5 n. 2 (del Regolamento del C.N.F. per la Formazione Professionale Continua), richiesto da chi abbia almeno quarant’anni di iscrizione all’Albo, l’iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Abilitati possa essere equiparata all’iscrizione all’Albo degli Avvocati”.

Il quesito, per come formulato, deve presumibilmente ritenersi riferito alla possibilità di computo nei quarant’anni di iscrizione richiesto dalla norma, anche del periodo trascorso dall’Avvocato nel Registro dei praticanti abilitati. Sul punto, come già espresso da questa Commissione con parere 16 marzo 2011, n. 37, deve essere innanzitutto osservato come, dalla lettura complessiva delle previsioni […]

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Con nota pervenuta il 29 marzo 2011 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari ha richiesto il parere di questo Consiglio Nazionale in merito all’istanza di un professionista – iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo, quale dirigente dell’Unità operativa centrale “Affari generali e legali” di un’Azienda sanitaria provinciale – “diretta ad ottenere il passaggio dal predetto albo speciale all’albo ordinario, sulla base della asserita cessazione di ogni condizione di incompatibilità, in virtù del disposto di cui all’art. 18 Legge 183/2010, avendo egli ottenuto dalla stessa Azienda sanitaria la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi a decorrere dal 9 gennaio 2011”. Opina il Consiglio rimettente che l’invocata disposizione legislativa, consentendo il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti (senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio) per un periodo massimo di dodici mesi “anche per avviare attività professionali ed imprenditoriali”, mentre espressamente deroga (cfr. comma 2) al regime delle incompatibilità dettato dall’art. 53 del d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non sembra, invece, escludere la permanenza dell’incompatibilità – specificamente prescritta dall’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – tra l’esercizio della professione di avvocato e “qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni … o in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”.

Osserva questa Commissione che l’istituto dell’aspettativa contemplato dall’art. 18 della Legge n. 183/2010 comporta la sospensione a termine del rapporto di lavoro pubblico con connesso affievolimento dei doveri del dipendente, anzitutto, per quanto in specie rileva, con riguardo alle incompatibilità tipiche del rapporto stesso di dipendenza; la rimozione temporanea di tali preclusioni consente, in astratto, […]

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo ha posto il seguente quesito: “Se può essere qualificata attività formativa ai sensi del vigente regolamento in tema di formazione permanente dell’avvocato l’esercizio della funzione di Presidente e/o componente del Collegio giudicante di Commissioni tributarie, l’esercizio della funzione di giudice procuratore onorario, il tutto ai fini del riconoscimento di crediti formativi.”. Il Consiglio ha altresì chiesto, in caso di risposta affermativa, che vengano specificati i criteri per la relativa quantificazione dei crediti.

La risposta all’interrogativo anzidetto può discendere dai richiami normativi e dalle considerazioni che seguono. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, “Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.”. […]

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