Autore: admin

  • Avvocato – Tenuta albi – Revisione annuale – Verifica dei requisiti per l’iscrizione – Attribuzione permanente al C.d.O.

    Nell’ambito del suo potere di revisione e tenuta degli albi, il consiglio dell’ordine territoriale verificata la mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi necessari per l’iscrizione all’albo, può procedere alla cancellazione del professionista precedentemente iscritto. (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Reggio Calabria, 4 maggio 1993).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 1 agosto 1997, n. 92

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché volto all’accaparramento di clientela, l’avvocato che con telefonate a familiari, con contatti diretti e con distribuzione di biglietti da visita in luoghi di detenzione o di accoglienza di rei e di persone inclini alla delinquenza, in spregio anche alle acquisizioni di difesa da parte di altri colleghi, si attivi costantemente per ottenere incarichi professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Vicenza, 20 marzo 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 22 luglio 1997, n. 91

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Valutazione prove da parte del C.d.O. – Discrezionalità.

    Nel procedimento disciplinare a carico del professionista il consiglio dell’ordine territoriale ha potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. (Pertanto deve ritenersi legittimo il comportamento dell’ordine che abbia rifiutata l’audizione di alcuni testimoni richiesta dall’incolpato). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Vicenza, 20 marzo 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 22 luglio 1997, n. 91

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza penale dichiarata nulla – Revocazione della precedente condanna disciplinare – Reiscrizione all’albo.

    La sentenza del giudice penale che dichiari nulla altra precedente sentenza di condanna posta alla base di un provvedimento di radiazione dall’albo, ed, ancora, inviti con ordinanza l’ordine professionale a provvedere all’iscrizione, non può portare all’automatica reiscrizione all’albo del professionista non potendosi determinare confusione tra l’autonomia di un organismo amministrativo di diritto pubblico, quale l’ordine forense, e l’autorità giudiziaria. Può invece, grazie alla predetta sentenza, accogliersi la domanda di revocazione ex art. 395 n.5 c.p.c. e successivamente sarà competenza dell’ordine territoriale conformarsi alla decisione adottata ed iscrivere il professionista. (Accoglie il ricorso avverso decisone C.d.O. di Genova, 5 ottobre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 15 luglio 1997, n. 90

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 15 marzo 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Tizzani), sentenza del 29 settembre 1997, n. 107

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 15 marzo 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Tizzani), sentenza del 11 luglio 1997, n. 89

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Termine di comparizione.

    Il termine di comparizione previsto dagli articoli 43 e 45 r.d. 1578/33 per il procedimento disciplinare deve essere osservato anche nel procedimento di sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’imputato ai fini di una compiuta difesa. (Nella specie il professionista era stato notiziato dell’udienza con solo sei giorni d’anticipo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 6 giugno 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Bonazzi), sentenza del 10 luglio 1997, n. 88

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Comunicazione falsa al cliente su accordo transattivo – Apposizione firma falsa di girata su assegno – Trattenimento somme del cliente a compensazione di onorari – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che, a seguito di una transazione con l’assicuratore di controparte, abbia omesso di comunicare al cliente i termini reali dell’accordo intervenuto, abbia apposto sull’assegno rilasciato dall’assicuratore al cliente una falsa firma di girata ed abbia quindi trattenuto arbitrariamente una somma sproporzionata per il soddisfacimento delle sue spettanze. (Nella specie, anche in considerazione del comportamento del professionista che ha restituito quanto dovuto, è stata ritenuta congrua la sospensione per la durata di mesi otto in sostituzione di quella per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Bergamo, 23 gennaio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 10 luglio 1997, n. 86

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del collega di controparte. (Nella specie il professionista aveva accusato immotivatamente il collega di falsità ed invenzioni di fronte ad una normale lettera di contestazione su incarico del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Bergamo, 23 gennaio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 10 luglio 1997, n. 86

  • Avvocato – Tenuta albi – Ricercatore universitario confermato – Opzione per il tempo pieno – Iscrizione elenco speciale – Ammissibilità.

    Il professionista ricercatore universitario confermato, per il combinato disposto degli artt. 3 r.d.l. 1587/33, 34 d.p.r. 382/80, 1 e 2 legge 158/87, dovrà essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo nell’ipotesi in cui abbia optato per un impegno universitario a tempo pieno, ricorrendo una ipotesi di incompatibilità; dovrà invece essere iscritto all’albo ordinario nell’ipotesi in cui abbia optato per un impegno a tempo definito. (Nella specie si precisa che tale normativa si applica sia nei confronti dei professori universitari e ricercatori confermati, che degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento non sussistendo alcuna differenza regolamentare tra le predette categorie). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 15 dicembre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Galati), sentenza del 10 luglio 1997, n. 85