Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, l’avvocato che sprovvisto di procura a transigere addivenga comunque ad una transazione, trattenga le somme così ricevute e non fornisca al cliente notizie sul procedimento. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nocera Inferiore, 29 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 28 novembre 1998, n. 178