Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e probità propri della classe forense, l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente e non le restituisca malgrado il suo impegno a farlo ed i numerosi solleciti. (Nella specie anche in considerazione di precedenti illeciti disciplinari commessi dal professionista viene confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. ALPA), sentenza del 29 settembre 1998, n. 125