La legittimazione a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni dei consigli dell’ordine spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione del C.d.O. di Lecce del 12 maggio 1994). […]