Ai fini della imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), decisione n. 112 del 18 luglio 2011