Ai sensi dell’art. 5 del r.d.l. 1578/33, la legittimazione attiva a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni del consiglio dell’ordine spetta soltanto al professionista iscritto ed al pubblico ministero, ricorrendone l’interesse; non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di […]