È ammissibile il ricorso inoltrato tramite autorità consolare al C.N.F., pervenuto entro i termini previsti per l’impugnazione. (Nella specie il professionista ha inoltrato il ricorso direttamente al C.N.F. per il tramite di un consolato italiano che è abilitato a ricevere gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 18 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 9 febbraio 1998, n. 5