È dovere dell’avvocato che succede ad altro nella trattazione di una causa porre rimedio ad una notifica palesemente viziata, posta in essere dal suo predecessore, e già indicata come tale da una ordinanza del G.I.P. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 28 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GALATI), sentenza del 13 maggio 1998, n. 42