Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i doveri di lealtà, correttezza e dignità l’avvocato che si appropri del denaro di appartenenza del cliente. (Nella specie tenuto conto dell’assenza di precedenti e delle difficoltà economiche del ricorrente è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione di mesi sette). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 12 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. SICILIANO), sentenza del 14 ottobre 1997, n. 124