Va annullato, perché in violazione di legge e del diritto di difesa, il provvedimento del consiglio dell’ordine che, per motivi di incompatibilità o condotta, abbia rigettato la domanda d’iscrizione all’albo degli avvocati senza che all’interessato sia stato preventivamente assegnato il termine minimo di dieci giorni , di cui all’art. 45 R.D. 37/1934, per la presentazione di proprie deduzioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 23 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 1998, n. 39