Il professionista che non relazioni il corrispondente dominus o che negligentemente ometta l’invio di fondi allo stesso, che all’insaputa del cliente transiga, firmi, incassi somme, che lasci protestare effetti cambiari, che non risponda alla richiesta di informazioni sollecitata dal proprio consiglio, viene meno ai doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza propri della classe forense. […]