Per dar luogo alla censurabilità delle espressioni usate dal professionista forense nei confronti di un collega occorre avere la prova che l’agente aveva la volontà di offendere l’altrui patrimonio morale, così che non deve trascurarsi l’indagine sulla buona fede e sulle cause giustificative. Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense, considerate le precise finalità processuali che […]