È censurabile disciplinarmente l’avvocato che viola il dovere di dire la verità nei rapporti e nei confronti del consiglio dell’ordine di appartenenza. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 13 aprile 1989). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 4 luglio 1995, n. 70