La notifica della decisione disciplinare effettuata direttamente presso lo studio dell’incolpato, e non presso lo studio del suo difensore domiciliatario, è valida in quanto largamente idonea a garantire adeguatamente la possibilità di difesa del destinatario dell’atto, anche in considerazione della natura del procedimento, della qualità dell’incolpato e della sua ampia legittimazione all’autodifesa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116