Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Competenza a deliberare – Effetti – Sospensione non automatica del procedimento in corso.

    La proposizione dell’istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del procedimento in corso e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione, poiché spetta sempre all’organo avanti al quale l’istanza viene proposta l’accertamento dell’esistenza e dell’ammissibilità della ricusazione stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 21 luglio 1999, n. 91

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione dell’intero C.d.O. – Inammissibilità.

    Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione di un intero collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 21 luglio 1999, n. 91

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mutuo a cliente – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che conceda un mutuo al cliente e peraltro gli applichi interessi molto gravosi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 24 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggeri), sentenza del 16 luglio 1999, n. 88

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia del procedimento.

    Secondo il disposto del nuovo rito penale, deve escludersi un qualsiasi automatismo tra la sentenza penale di condanna, o di amnistia, e la decisione disciplinare. Il giudice disciplinare, infatti, è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale. (Nella specie il professionista che era stato prosciolto perché il fatto non sussiste, in riferimento al reato di usura, è stato ritenuto disciplinarmente responsabile per aver concesso un mutuo al cliente al quale aveva applicato un interesse usurario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 24 novembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggeri), sentenza del 16 luglio 1999, n. 88

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Potere discrezionale C.d.O. – Valutazione gravità delle imputazioni mosse al professionista.

    La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato indagato del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso ed era stata emessa a suo carico ordinanza di custodia cautelare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 9 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 5 luglio 1999, n. 87

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Potere discrezionale C.d.O. – Valutazione gravità delle imputazioni mosse al professionista.

    La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato indagato del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso ed era stata emessa a suo carico ordinanza di custodia cautelare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 9 gennaio 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 5 maggio 1999, n. 86

  • Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della residenza nel circondario del C.d.O. presso cui si è iscritti.

    Il requisito della residenza fissato dall’art. 1 r.d.l. 37/1934 è imposto dalla legge, sicché deve essere cancellato dall’albo il professionista che non risulti residente in uno dei comuni compresi nel circondario del C.d.O. presso cui è iscritto. (Nella specie, peraltro, è stata disposta l’iscrizione del professionista in quanto dai documenti presentati in sede di ricorso è stata rilevata la presenza del predetto requisito). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Treviso, 13 luglio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 85

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mutuo a cliente – Approfittamento stato di bisogno – Trattenimento somme – Omesso espletamento del mandato – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di adempiere al mandato e trattenga somme avute dal cliente in ragione dello stesso, approfitti dello stato di bisogno di una propria assistita e le conceda un mutuo usurario inducendola al riconoscimento di un debito ben maggiore di quello sottoscritto, e non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 marzo 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 83

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di adempimento fiscale – Omesso pagamento contributi al C.d.O. – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al versamento dei contributi, anche se arretrati, previsti dal d.l. n. 382/1944 a favore del C.d.O. locale. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato sino al pagamento dei contributi dovuti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 1o giugno 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 81

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Revoca – Mancato rispetto del contraddittorio – Nullità della revoca.

    Per i principi generali in tema di procedimento amministrativo, art. 7 legge 241/1990 e per il combinato disposto degli artt. 24, 31, 37, 43 e 45 r.d.l. 1578/33 è necessario che l’interessato venga sentito prima di ogni provvedimento o procedura che possano essere per lui negativi o lesivi. Pertanto deve essere annullata per violazione del contraddittorio la decisione di annullamento, emessa dal C.d.O. in sede di autotutela, di un provvedimento di cancellazione dall’albo su richiesta dell’interessato, perché a tale annullamento si è provveduto in assenza di contraddittorio, non essendo stato concesso all’interessato il termine di dieci giorni, ex art. 45 r.d.l. 1578/33, per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti. (Nella specie il C.d.O. aveva provveduto all’annullamento della decisione di cancellazione, in quanto l’aveva ritenuta illegittima perché effettuata in costanza di procedimento disciplinare). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chiavari, 6 luglio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petiziol), sentenza del 24 giugno 1999, n. 79