L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data della cessazione della condotta medesima (e tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 13 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 239