Autore: admin

  • Avvocato – Tenuta albi – Decisione C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cessazione della materia del contendere.

    La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie il C.d.O. in ottemperanza alla decisione della Cassazione di compatibilità tra lo svolgimento onorario della funzione giudiziaria e lo svolgimento dell’attività professionale, revocava il provvedimento di cancellazione dall’albo del professionista svolgente la funzione di vice-pretore onorario). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Velletri, 14 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 9 novembre 1999, n. 218

  • Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’articolo 59 del r.d. n. 37/1934 che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 26 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 9 novembre 1999, n. 217

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Impugnazione al C.N.F. – Termine – Perentorietà.

    La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento al professionista interessato determina l’inammissibilità del gravame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 26 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 9 novembre 1999, n. 217

  • Avvocato – Tenuta albi – Domanda d’iscrizione – Rigetto – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

    È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1o comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 26 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 9 novembre 1999, n. 217

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Valutazione gravità delle imputazioni mosse al professionista – Potere discrezionale del C.d.O.

    La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie il professionista era stato arrestato per i delitti di incendio doloso, consumato o tentato, e per il tentativo di estorsione continuata e il C.N.F. ha rigettato il ricorso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O., 20 marzo 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 9 novembre 1999, n. 209

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione di dipendente pubblico – Tassatività requisiti richiesti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista, dipendente regionale non assegnato ad un ufficio legale staccato ed autonomo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 settembre 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 novembre 1999, n. 225

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione di dipendente pubblico – Tassatività requisiti richiesti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista, dipendente regionale non assegnato ad un ufficio legale staccato ed autonomo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 14 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 19 novembre 1999, n. 223

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione di dipendente pubblico – Tassatività requisiti richiesti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
    1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al dipendente comunale che, pur qualificato come dirigente, era stato assegnato all’ufficio legale dell’ente in via esclusiva per la rappresentanza legale dello stesso). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 21 novembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 4 novembre 1999, n. 208

  • Avvocato – Tenuta albi – Svolgimento della pratica – Durata minima biennale – Requisito dell’assiduità di frequenza – Interruzione della pratica per oltre sei mesi – Cancellazione.

    Requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l’assiduità o continuità della stessa; pertanto l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4 u.c., r.d. n. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già compiuto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 16 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 4 novembre 1999, n. 207

  • Avvocato – Tenuta albi – Esercizio della pratica – Mancata convalida del semestre di pratica – Inammissibilità.

    È inammissibile il ricorso avverso le deliberazioni del C.d.O. relative al controllo della pratica nel corso del biennio, essendo detto ricorso unicamente ammesso nel (solo) caso in cui sia stato negato al praticante avvocato il certificato di compiuta pratica. (Nella specie l’interessato ai fini dello svolgimento della pratica, chiedeva il riconoscimento di un corso specialistico). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 16 ottobre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 4 novembre 1999, n. 207