I ricercatori universitari, parificati ai professori universitari dal d.p.r. n. 382/1980, per il combinato disposto dell’articolo 1 comma 3 del d.l. 57/1987 (l. 158/1987), non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza e pertanto debbono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 13 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 novembre 1999, n. 227