L’art. 64 r.d. 37/34 dispone espressamente che le decisioni siano sottoscritte dal presidente o dal segretario: non è, dunque, richiesta la sottoscrizione del consigliere relatore. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 febbraio 1993). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1996, n. 163