Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di pagare le prestazioni procuratorie affidate al collega, trattenga somme di spettanza del cliente e ometta di onorare titoli cambiari, emessi per far fronte a debiti di gioco. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 23 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 241