Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, per recuperare il compenso dovuto dal cliente, assuma toni e utilizzi iniziative eccessive e del tutto sproporzionate rispetto all’entità della somma dovuta. (Nella specie in considerazione anche della giovane età del professionista, la sanzione disciplinare della censura è stata sostituita con quella più lieve dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 19 gennaio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 252