L’avvocato che, quale curatore dell’eredità giacente, trattenga le somme avute in ragione del suo incarico, omettendo di consegnarle all’erede, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 268