Le infrazioni ai principi di deontologia professionale non debbono essere contestate con la specificità del processo penale, essendo sufficiente il richiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologicamente dovuti. Non sussiste, pertanto, nullità della decisione quando gli addebiti siano stati espressi, se pur genericamente, e abbiano consentito all’incolpato di difendersi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 16 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 2 luglio 2001, n. 134