Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non provveda all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi incorrendo peraltro nel protesto di cambiali. (Nella specie la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 4 è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia 11 dicembre 1998).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 9 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 154
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Avvocato – Tenuta albi – Pratica forense – Possibilità di frequentare un corso post universitario – Richiesta di parere al C.d.O. – Ricorso al C.N.F – Inammissibilità.
E’ inammissibile in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso un parere del C.d.O. relativo alla possibilità di frequentare un corso post universitario in sostituzione della pratica presso uno studio legale. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il C.d.O., in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il ricorso avverso una deliberazione meramente interpretativa del C.d.O.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 13 luglio 2001, n. 153
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza procedere disciplinarmente – Avvocato membro del C.d.O. – Competenza del C.d.O. della Corte d’appello più vicina – Ipotesi di radicamento – Avvocato ex componente del C.d.O. – Dichiarazione di incompetenza – Mancanza di radicamento – Rinvio degli atti all’ordine di provenienza.
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati componenti di un consiglio dell’ordine distrettuale spetta al C.d.O. della Corte d’appello più vicina, ex art. 38 r.d.l. 1578/33 e d.l. n.597/1947, e la competenza viene radicata dall’apertura del procedimento e ivi rimane fino alla fine dello stesso, anche se nelle more del giudizio l’incolpato non sia più componente del consiglio. Per contro, è competente a procedere disciplinarmente il C.d.O. di appartenenza ove nelle more del procedimento gli imputati non siano più componenti del consiglio e il C.d.O. a cui gli atti erano stati inviati non abbia svolto alcuna attività preliminare (non radicando presso di sè la competenza), ma abbia semplicemente dichiarato la sua incompetenza a procedere. (Risolve il conflitto di competenza sollevato in data 7 novembre 1996 tra il C.d.O. di Milano e il C.d.O. di Brescia, dichiarando la competenza del C.d.O. di Milano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 13 luglio 2001, n. 152
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rinuncia la ricorso da parte del ricorrente – Estinzione del procedimento – Declaratoria di non luogo a procedere.
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’estinzione del procedimento e la declaratoria di non luogo a provvedere. (Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 151
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Non commette illecito disciplinare l’avvocato che in atti di causa usi espressioni critiche nei confronti del collega di controparte se tali espressioni siano state usate senza alcuna intenzione di nuocere al collega e non abbiano un effettivo contenuto offensivo. (Nella specie è stata ritenuta non offensiva l’affermazione effettuata a commento dello scritto del collega che aveva utilizzato plurime citazioni latine secondo cui: “l’intercalare di espressioni in italiano con frasi latine………erano considerati comportamenti tipici dei pastori di campagna e degli avvocati di provincia”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 16 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 150
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Assunzione di patrocinio ricevuto in sostituzione di altro collega – Omessa comunicazione al collega della avvenuta sostituzione – Illecito deontologico.
L’avvocato che, designato in sostituzione di un altro collega, al quale l’incarico sia stato revocato, non informi quest’ultimo della avvenuta sostituzione pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di dignità e probità propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 12 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 13 luglio 2001, n. 149
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Abilitazione al patrocinio – Durata – Termine di decorrenza – Scelta del termine da parte del praticante – Inammissibilità.
La durata di sei anni dell’abilitazione al patrocinio, come previsto dalla legge 242/88, non è lasciato alla libera discrezione dell’interessato ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti e pertanto deve escludersi la possibilità che tale momento possa essere rimesso alla scelta soggettiva dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 13 luglio 2001, n. 148
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. -Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto (ex art. 50 r.d.l. 1578/33). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 7 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 13 luglio 2001, n. 147
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Richiesta di reiscrizione – Rigetto per incompetenza a deliberare – Ricorso al C.N.F. – Termine – Perentorietà.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento al professionista interessato determina l’inammissibilità del gravame (ex art. 31 e 37 r.d.l. 1578/33). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 gennaio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 luglio 2001, n. 146