Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto, che informi falsamente il cliente su attività mai effettuate e non ottemperi alla consegna di documenti più volte richiesti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 160