La deliberazione del C.d.O. sulla istanza di ricusazione presentata dall’imputato nei confronti di un consigliere non è necessaria nell’ipotesi in cui il consigliere ricusato, a seguito della predetta istanza, dichiari di astenersi e non partecipi al procedimento disciplinare per il quale la ricusazione sia stata presentata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193