In assenza del segretario titolare del consiglio dell’ordine, le funzioni di segretario possono essere svolte da qualsiasi altro consigliere componente del C.d.O.. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nicosia, 4 febbraio 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel.RUGGERINI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 92