L’avvocato che rediga un falso documento, trattenga somme avute in ragione del mandato e ometta di dare informazioni al cliente sull’esito dell’attività svolta, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei al professionista che dopo aver ricevuto il compenso e consegnato al cliente una dichiarazione liberatoria sui compensi professionali dovuti, redigeva un documento falso in cui si dichiarava che gli onorari dovevano essere pagati in percentuale al valore della causa, non informava il cliente sull’esito sfavorevole del mandato, restituiva solo dopo lungo tempo le somme avute in ragione dello stesso, trattenendone, non autorizzato, alcune a compensazione degli onorari). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 settembre 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Procedimento penale a carico del professionista – Accertamento da parte del C.d.O. – Autonomia e non automaticità.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento penale, a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O., tenuto conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 26 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 13 novembre 2002, n. 187
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Omessa indicazione sul provvedimento del C.d.O. del termine per l’impugnazione – Ricorso tardivo al C.N.F. – Errore scusabile ex art. 3 l. 241/1990 – Non sussiste – Ricorso per riammissione in termini – Inammissibilità.
Nel provvedimento di cancellazione emesso dal C.d.O. l’omessa indicazione del termine per impugnare davanti al C.N.F. non è da considerare errore scusabile e non determina la possibilità di una riammissione in termini ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990. La normativa forense infatti detta una rigorosa disciplina dei termini processuali prescritti per le impugnazioni davanti al C.N.F. e in particolare per l’ipotesi dell’atto amministrativo di cancellazione prevede un termine inderogabile di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 29 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 13 novembre 2002, n. 186
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme – Illecito disciplinare.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dia false informazioni al cliente sull’ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sè la somma non dichiarata. (Nella specie in considerazione del ravvedimento del professionista e dell’integrale risarcimento del danno la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 8 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 28 ottobre 2002, n. 185
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo – Contestazione legittimità operazioni elettorali – Scadenza e rinnovo C.d.O. – Carenza di interesse – Cessazione materia contendere.
Deve ritenersi inammissibile il ricorso, per venir meno dell’interesse alla decisione, e quindi per cessazione della materia del contendere, allorquando sia contestata la legittimità delle operazioni elettorali relative all’elezione di un organismo che sia scaduto e sia stato nel frattempo rinnovato nei suoi componenti. (Dichiara inammissibile i reclami per l’annullamento dei risultati delle elezioni forensi del 30 gennaio 1998 C.d.O. di Lanciano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 ottobre 2002, n. 184
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e dignità professionale – Inadempimento debiti cambiari – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, contrario al dovere di correttezza e dignità professionale, il professionista che non adempia i debiti cambiari contratti con il cliente di un Collega e che, inoltre, emetta un assegno bancario non coperto in favore del proprio Ordine di appartenenza in sede di pagamento della tassa relativa ad un parere di congruità. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Gela, 10 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 26 ottobre 2002, n. 183
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Illecito deontologico – Sanzione sospensione esercizio professione – Misura minima.
L’art. 40 del R.D.L. N. 1578/33 stabilisce in mesi due la durata minima della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. La non corretta applicazione di tale norma da parte del C.d.O. che, nell’infliggere tale sanzione, abbia stabilito una durata inferiore a quella prevista dalla legge (nella specie, di giorni quindici), costituisce indice presuntivo della volontà di non applicare una sanzione grave a carico dell’iscritto, in considerazione della sua giovane età e della sua esperienza al momento dei fatti, con conseguente sostituzione della predetta sanzione con la più lieve misura della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Rovigo, 18 settembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 26 ottobre 2002, n. 182
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Esigenze di difesa – Illecito deontologico – Insussistenza.
L’art. 20 c.d.f., non diversamente dall’art. 89 c.p.c., nel conflitto tra il diritto-dovere a svolgere la difesa giudiziale nel modo più compiuto ed energico ed il diritto di ogni controparte al decoro ed all’onore, attribuisce prevalenza al primo, nel senso che l’offesa all’onore ed al decoro di ogni parte avversa realizza una responsabilità disciplinare nel solo caso in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa. Non sussiste, invece, responsabilità disciplinare, allorquando le suddette espressioni, trovandosi in rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino una qualche attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano, come tali, uno strumento per indirizzare la decisione del Giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Modena, 11 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 28 ottobre 2002, n. 181
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Partecipazione di tutti i componenti del Consiglio – Necessità – Esclusione – Maggioranza dei componenti – Sufficienza.
La decisione adottata dal C.d.O. senza la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio non può ritenersi invalida, atteso che, secondo pacifica giurisprudenza, ai fini della validità dell’atto è sufficiente che alla decisione abbia partecipato la maggioranza dei componenti. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Lecce, 8 luglio 1995 e 25 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 ottobre 2002, n. 180
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Ricusazione – Astensione dei componenti.
Qualora non sia instaurato il procedimento di ricusazione, la mancata astensione di un componente del C.d.O. resta un fatto assolutamente irrilevante, come tale non idoneo a determinare la nullità della deliberazione.(Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Lecce, 8 luglio 1995 e 25 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 ottobre 2002, n. 180