Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. 1578/33, per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 luglio 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 20 […]