L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17-bis c.d., deve essere di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa. L’informativa, inoltre, deve essere né capziosa né ingannevole e tale, comunque, da evitare di dare […]