L’avvocato che usi espressioni e apprezzamenti negativi e riduttivi sull’attività professionale svolta dai colleghi pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 21 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. TESTA), sentenza del 29 novembre 2001, n. 254