L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerata la latitanza il cui stato permane, come disposto dall’art. 296 c.p.p., fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia revocato, perda efficacia, ovvero si siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento era stato emesso, o ancora l’estradato sia consegnato all’autorità richiedente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 8