Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che agisca nei confronti della controparte per il pagamento delle spese di una procedura esecutiva. (Nella specie è stato assolto, e quindi ritenuto corretto il comportamento dell’avvocato che aveva agito per il pagamento delle spese di esecuzione sebbene vi fosse stato un accordo tra la controparte e il suo cliente, accordo che peraltro il suo cliente aveva negato con giuramento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 8 ottobre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Promessa di recupero della refurtiva in cambio di denaro -Ricettazione e ricatto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si attivi con la vittima del reato per speculare sul recupero della refurtiva chiedendo dei soldi in cambio del recupero stesso, sotto la copertura dello svolgimento di una attività professionale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione al professionista che aveva chiesto una ingente somma di denaro promettendo di far recuperare alla banca i moduli per assegni bancari e circolari che erano stati rubati, ed era stato, quindi, arrestato e condannato per i reati di ricettazione e ricatto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 30 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 18
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesso svolgimento di attività – Omesse informazioni al collega codifensore – Trattenimento somme e omesso rendiconto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al collega associato con lui nella difesa, trattenga somme avute in ragione del mandato e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 marzo 2003, n. 17
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica oltre il temine previsto dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 del r.d.l. n. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 marzo 2003, n. 17
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Avvocato – Tenuta degli albi – Praticante avvocato – Cancellazione – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dal professionista privo dello jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto personalmente dal professionista che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 12 marzo 2003, n. 16
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Espressioni offensive verso il C.d.O. – Illecito deontologiche.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che alla richiesta di chiarimenti relativi ad un esposto risponda al C.d.O. irrisoriamente con una poesia satirica mettendo così in discussione la serietà della procedura e dell’organo emanante. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 11 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 20 marzo 2003, n. 15
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Motivazione sintetica ma congrua – Validità.
E’ valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, se pur sintetica, congrua e corretta tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 11 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 20 marzo 2003, n. 15
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con l’erede del proprio cliente – Omesse informazioni – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare precise informazioni alla parte sull’attività svolta e sullo stato dei procedimenti. (Nella specie in considerazione del fatto che l’erede del cliente deceduto non aveva nominato l’avvocato come proprio legale, e pertanto non aveva diritto a quelle informazioni che spettano al cliente in quanto tale, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 12 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 14
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive verso il collega – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente corretto l’avvocato che usi in una lettera espressioni forti verso un collega se dall’analisi delle stesse e del contesto in cui erano state poste, debbano considerarsi espressioni di stile, perciò carenti di portata offensiva. (Nella specie il professionista in una lettera-esposto al C.d.O. aveva dichiarato che il collega non era “ meritevole di alcuna considerazione alla luce dei suoi pregressi molteplici comportamenti capziosi e vessatori”, ma lo aveva fatto in risposta ad una precedente lettera-esposto del collega nella quale si usava espressioni oltremodo forti quali: “ ..il comportamento espressamente scorretto e oltremodo vessatorio ai loro danni che non giova all’immagine e al decoro della categoria forense..”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 16 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 13
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Notifica oltre il termine previsto dall’art. 50, r.d.l. n. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50, r.d.l. n. 1578/33, per la notifica delal decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 16 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALDARELLI), sentenza del 12 marzo 2003, n. 13