Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che alteri, se pur con il consenso del cliente, il mandato rilasciato da questi ad altro collega e richiesto non fornisca chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 5 maggio 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.
L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 11 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 247
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.
L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 25 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 246
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Trattenimento somme – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – protesto sistematico di titoli – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di terzi, ometta di adempiere alle obbligazioni assunte, incorrendo peraltro nel sistematico protesto di cambiali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione nei confronti del professionista che attraverso annunci sui giornali reclutava collaboratori per il recupero di crediti, ai quali faceva versare cospicue somme in garanzia, faceva svolgere l’attività lavorativa mai provvedendo alla loro retribuzione e, quando richiesto, emetteva e consegnava agli stessi assegni andati sistematicamente protestati). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 luglio 1998).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Motivazione sufficiente e logica – Necessità.
Ogni decisione disciplinare deve essere motivata a pena di nullità e sufficiente ai fini della validità della decisione è quella motivazione che, a sostegno della decisione adottata, espone ragioni che siano oggettivamente adeguate sul piano della logica e su quello delle massime di esperienza, senza che sia necessario a tal fine un particolareggiato esame ed una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 luglio 1998).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – certificato medico – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Rigetto.
L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie il certificato riferiva del luogo in cui il professionista era stato visitato, prescriveva un periodo di riposo di 10 giorni ma non attestava un assoluto impedimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 luglio 1998).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Toni offensivi ed irriguardosi in una lettera al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in una missiva usi toni irriguardosi nei confronti del C.d.O. di appartenenza. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento in considerazione del fatto che non è stato ritenuto provato il primo capo di incolpazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Espressioni offensive verso magistrati – Pubblicazione della foto dell’avvocato accanto ad un articolo diffamatorio – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Non è responsabile disciplinarmente l’avvocato che su un giornale sia apparso in una foto accanto ad un articolo diffamatorio della magistratura e dell’avvocatura, se non vi sia alcuna firma ed alcuna dichiarazione che riconduca la paternità dell’articolo all’avvocato medesimo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione dell’intero C.d.O. – Inammissibilità.
Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte di cassazione, la ricusazione di un intero collegio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.N.F. – Giudice di secondo grado avverso le decisioni del C.d.O. – Richiesta di esame diretto da parte del C.N.F. – Inammissibilità.
Il C.N.F. è giudice di secondo grado avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio dell’ordine territoriale ed esercita il potere disciplinare in prime cure soltanto nei confronti dei propri membri. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile e manifestamente infondata l’istanza del professionista di essere giudicato in prime cure dal C.N.F.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 11 dicembre 1999).