Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione (dolo generico o specifico), ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 30 ottobre 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 105