Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che evidenziando l’errore commesso da un collega lo denigri nei confronti del suo cliente. Nella specie, considerando che non è stata raggiunta la prova certa su un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 marzo 1999).
Autore: admin
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancanza di prove – Annullabilità della sentenza.
Deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dal professionista incolpato. (Nella specie è stata annullata la decisione in relazione ad un capo di incolpazione per cui non si era raggiunta la prova certa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 marzo 1999).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Eccezione di incostituzionalità – Proposizione solo in memoria difensiva – Intempestività.
È inammissibile perché intempestiva l’eccezione di incostituzionalità proposta soltanto in sede di memoria difensiva e non quale motivo di gravame della decisione disciplinare impugnata davanti al C.N.F. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 marzo 1999).
-
Avvocato -Tenuta degli albi – Registro dei praticanti – Cancellazione – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dal professionista privo dello ius postuladi – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d.37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 3 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GALATI), sentenza del 28 dicembre 2001, n. 311
-
Avvocato -Tenuta degli albi – Registro dei praticanti – Cancellazione – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dal professionista privo dello ius postuladi – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d.37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 30 marzo 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ZURLO), sentenza del 17 novembre 2001, n. 242
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni al collega dominus – Contatti con la controparte senza avvisare il suo avvocato – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non fornisca informazioni al collega dominus di causa, contatti direttamente e induca la controparte ad una transazione omettendo di avvisare il suo difensore, e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 17 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 novembre 2001, n. 235
-
Avvocato -Tenuta degli albi – Registro dei praticanti – Cancellazione – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente dal professionista privo dello ius postuladi – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d.37/1934) perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 novembre 2001, n. 234
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Espressioni offensive – Minacce di azioni e denunce – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
È consentito al difensore di rivolgere alla controparte l’intimazione a tenere particolari comportamenti (adempimenti) sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni purchè non sproporzionate o vessatorie. Pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, accortosi di azioni volte a sottrarre beni alla garanzia del creditore suo cliente, abbia minacciato la controparte, in caso di inadempimento, di sporgere querela per il reato di truffa, insolvenza e bancarotta fraudolenta. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERI), sentenza del 8 novembre 2001, n. 233
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 r.d. n.37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente dal praticante abilitato al patrocinio che, come tale, non è iscritto all’albo professionale). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma,13 luglio 2000).
-
Avvocato -Tenuta degli albi – Iscrizione – Requisiti – Requisito della residenza e del domicilio – Alternatività.
Per effetto della legge 21 dicembre 1999 n. 526, che ai fini dell’iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio professionale alla residenza deve ritenersi necessaria, ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati, la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio. (Per domicilio deve intendersi la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività e, qualora il professionista si avvalga di più sedi, il domicilio professionale va individuato tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero dei clienti e del giro d’affari realizzato. Nella specie è stato cancellato il professionista che non aveva nel comprensorio del C.d.O. né il domicilio professionale né la residenza). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 8 novembre 2001, n. 231