Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense il professionista che ometta di inviare il conteggio di quanto dovuto alla controparte, e successivamente notifichi un atto di precetto peraltro per una somma maggiore di quella dovuta. (Nella specie in considerazione della mancata acquisizione della prova certa su due capi di iincolpazione, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Padova, 12 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 28 novembre 2001, n. 237