Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che eserciti l’attività professionale nel periodo di sospensione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 giugno 1999). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 130