L’avvocato che ometta di svolgere l’attività defensionale, trattenga somme avute in ragione del mandato, ed emetta in restituzione effetti cambiari privi di copertura, e quindi protestati, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione della volontà di ravvedimento e della parziale restituzione delle somme, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 11 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 288