È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 3 novembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 3 novembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 3 novembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato determina l’inammissibilità del gravame proposto, ex art. 50, II comma, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 3 novembre 2000).
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia – Carenza di interesse – Inammissibilità.
Il deposito dell’atto di rinuncia fatto pervenire prima del dibattimento determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 4 aprile 2000).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà e fiducia – Rapporti con agenzie per l’assunzione di incarichi – Attività senza mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma incarichi attraverso agenzie di assicurazione senza avere alcun rapporto e alcuno specifico mandato da parte dell’interessato. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 14 dicembre 1999).
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Avvocato – Elezioni forensi – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Reclamo proposto da associazione forense – Inammissibilità.
In materia elettorale sono legittimati a proporre l’impugnazione il procuratore generale presso la corte d’appello e ogni iscritto. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto da una associazione forense, ancorché questa risulti interamente composta da soggetti che a titolo personale detta legittimazione posseggano. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso proclamazione degli eletti di Benevento, 2 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 278
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Sospensione cautelare ex art. 43 d.l. n. 1578/33 – Mancanza delle condizioni – Nullità della decisione.
Deve essere dichiarata nulla la deliberazione del C.d.O. di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 43 r.d.l. n. 1578/33 ove manchino le condizioni dalla stessa norma previste quale soglia minima e condizione oggettiva al di sotto della quale il provvedimento di sospensione cautelare non può essere adottato. La ratio che assiste l’istituto della sospensione cautelare è, infatti, l’esigenza della tutela del decoro e della dignità della classe forense offuscate dalle accuse al professionista imputato, mentre le condizioni minime previste dalla legge per la sua applicazione sono il ricovero o l’applicazione delle misure di sicurezza, l’applicazione provvisoria di una pena o di una misura cautelare o di un mandato o ordine di accompagnamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Sulmona, 12 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 276
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Procedimento penale a carico del professionista – Accertamento da parte del C.d.O. – Autonomia e non automaticità.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. tenuto conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 25 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 13 dicembre 2001, n. 279
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Avvocato- Tenuta albi – Cancellazione per sopravvenuta mancanza di requisito essenziale – Audizione del professionista – Impedimento a comparire – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Legittimità della cancellazione.
Il provvedimento di cancellazione del professionista da parte del C.d.O. emesso senza l’audizione dell’interessato è legittimo se il professionista sia stato regolarmente convocato e questi, non presentandosi, non abbia giustificato l’impedimento a comparire. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 14 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 272