Deve essere assolto l’avvocato accusato disciplinarmente se non vi siano prove certe della volontarietà della violazione deontologica imputatagli. (Nella specie non era stata sufficientemente provata la responsabilità del professionista che era stato accusato di accanimento giudiziale e violazione del dovere di colleganza, per aver agito giudizialmente verso un collega per il recupero di un minimo importo e senza l’invio di una preventiva richiesta di pagamento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 15 settembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 25 marzo 2002, n. 37