Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che confezioni o comunque utilizzi un documento falso in giudizio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei nei confronti del professionista che aveva utilizzato un documento falso per nascondere la tardiva presentazione di un ricorso e la sua conseguente inammissibilità). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 10 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 193