Il deposito dell’atto di rinuncia fatto pervenire prima del dibattimento determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 4 aprile 2000).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà e fiducia – Rapporti con agenzie per l’assunzione di incarichi – Attività senza mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma incarichi attraverso agenzie di assicurazione senza avere alcun rapporto e alcuno specifico mandato da parte dell’interessato. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 14 dicembre 1999).
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Avvocato – Elezioni forensi – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Reclamo proposto da associazione forense – Inammissibilità.
In materia elettorale sono legittimati a proporre l’impugnazione il procuratore generale presso la corte d’appello e ogni iscritto. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto da una associazione forense, ancorché questa risulti interamente composta da soggetti che a titolo personale detta legittimazione posseggano. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso proclamazione degli eletti di Benevento, 2 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 278
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Sospensione cautelare ex art. 43 d.l. n. 1578/33 – Mancanza delle condizioni – Nullità della decisione.
Deve essere dichiarata nulla la deliberazione del C.d.O. di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 43 r.d.l. n. 1578/33 ove manchino le condizioni dalla stessa norma previste quale soglia minima e condizione oggettiva al di sotto della quale il provvedimento di sospensione cautelare non può essere adottato. La ratio che assiste l’istituto della sospensione cautelare è, infatti, l’esigenza della tutela del decoro e della dignità della classe forense offuscate dalle accuse al professionista imputato, mentre le condizioni minime previste dalla legge per la sua applicazione sono il ricovero o l’applicazione delle misure di sicurezza, l’applicazione provvisoria di una pena o di una misura cautelare o di un mandato o ordine di accompagnamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Sulmona, 12 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 276
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Procedimento penale a carico del professionista – Accertamento da parte del C.d.O. – Autonomia e non automaticità.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento penale a carico dell’interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. tenuto conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 25 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 13 dicembre 2001, n. 279
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Avvocato- Tenuta albi – Cancellazione per sopravvenuta mancanza di requisito essenziale – Audizione del professionista – Impedimento a comparire – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Legittimità della cancellazione.
Il provvedimento di cancellazione del professionista da parte del C.d.O. emesso senza l’audizione dell’interessato è legittimo se il professionista sia stato regolarmente convocato e questi, non presentandosi, non abbia giustificato l’impedimento a comparire. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 14 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 272
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito alternativo della residenza o del domicilio – Necessità – Mancanza – Cancellazione dall’albo.
Per effetto della legge 21 dicembre 1999 n. 526, che ai fini dell’iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio professionale alla residenza deve ritenersi necessaria, ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati, la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio. Deve pertanto essere cancellato, per mancanza del requisito essenziale, il professionista che per trasferimento abbia perso la residenza e il domicilio nel circondario del C.d.O. presso cui era iscritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 14 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 272
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità dignità e decoro – Vita privata – Avvocato docente di diritto – Atti sessuali con alunna minorenne – Illecito deontologico.
L’avvocato è tenuto ad avere una condotta specchiatissima ed illibata sia nell’ambito dell’attività professionale che nell’abito della vita privata. Pertanto il professionista che, abusando della sua posizione di docente, compia atti sessuali con una sua alunna minorenne, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità dignità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 23 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 270
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di condanna divenuta definitiva – L. n. 97/2001 – Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare – Sussiste.
La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. È peraltro di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. Tale principio si applica ai procedimenti disciplinari in corso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 23 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 270
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Avvocato curatore dell’eredità giacente – Trattenimento somme dell’eredità – Illecito deontologico.
L’avvocato che, quale curatore dell’eredità giacente, trattenga le somme avute in ragione del suo incarico, omettendo di consegnarle all’erede, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 268