La disciplina introdotta con il nuovo codice di procedura penale sancisce il principio dell’autonomia dei procedimenti disciplinari. Pertanto il giudizio disciplinare può valutare il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando quanto ribadito dalla novella dell’ articolo 653 c.p.p., per cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – procedimento davanti al C.N.F. – Questione di legittimità costituzionale degli art. 50 e 54 l.p.f. con gli art. 111 Cost. – Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 50 e 54 l.p.f. con l’articolo 111 cost., in quanto la giurisdizione del C.N.F. si attua mediante il giusto processo, svolgendosi lo stesso in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità e davanti ad un giudice terzo ed imparziale (il C.N.F.), che emetta una sentenza motivata contro la quale è ammesso ricorso presso la Corte di cassazione a sezioni unite per violazione di legge. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Sospensione del procedimento disciplinare – Riassunzione – Termine previsto dall’art. 297 c.p.c. – Decorrenza.
Il termine di riassunzione del procedimento disciplinare, sospeso in attesa del giudizio penale, previsto dall’art. 297 c.p.c. in sei mesi, non decorre dalla data di pronuncia della sentenza penale, bensì dal deposito della medesima completa dei suoi requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.p. (ed in particolare della motivazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Azioni fondate su maliziose omissioni – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di lealtà e correttezza, l’avvocato che si presti a intraprendere azioni giudiziarie, apparentemente legittime, ma in realtà fondate su maliziose omissioni o su preordinati riferimenti equivoci, tutti finalizzati e strumentali al conseguimento di illeciti vantaggi per il proprio cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Verbale d’udienza – Mancata indicazione analitica dei consiglieri presenti – Indicazione dei nominativi dei consiglieri partecipanti nella decisione – Validità.
È irrilevante ai fini della validità della decisione disciplinare e della corretta composizione del collegio giudicante il fatto che nel verbale di una seduta non siano indicati analiticamente i nominativi dei consiglieri presenti, ove comunque i predetti nominativi siano indicati nel testo della decisione medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione davanti al C.d.O. – Notificazione oltre il termine previsto dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33 – Irrilevanza – Validità della decisione.
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33, per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Lettura dispositivo – Obbligo – Non sussiste.
La normativa in tema di procedimento disciplinare davanti al C.d.O., pur rinviando alle disposizioni dettate dall’art. 473 c.p.p., in quanto compatibili, non implica l’applicabilità di tale ultima norma anche sul punto della lettura del dispositivo in udienza, tenuto conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche e le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria e la notifica all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Omessa indicazione del consigliere estensore – Validità della decisione.
Per la validità della decisione è necessaria, per espresso disposto normativo, la sottoscrizione del presidente e segretario mentre l’indicazione del consigliere relatore, mera disposizione regolamentare, non può considerarsi determinante ai fini della sua validità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Nullità procedimentali – Irrilevabilità d’ufficio – Eccezione della parte – Necessità – Termine –
La violazione delle norme che regolano la fase amministrativa del procedimento disciplinare davanti al C.d.O. non comporta una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata. Pertanto, qualunque eccezione procedimentale deve essere fatta valere dal ricorrente, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti al C.d.O.. (Nella specie sono state dichiarate inammissibili: l’ eccezione che la relazione era stata svolta da un consigliere non nominato ufficialmente relatore, e l’eccezione sollevata per cui all’udienza aveva assistito un avvocato a sostegno dell’interrogatorio del testimone). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 9 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 235
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà a correttezza – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – trattenimento somme avute in acconto – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto trattenendo per se le somme avute come acconto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che, omettendo di svolgere il mandato, aveva fatto divenire definitiva la decisione avverso la quale avrebbe dovuto ricorrere per conto del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 9 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 luglio 2003, n. 234