Le infrazioni ai principi di deontologia professionale non debbono essere contestate con la specificità del processo penale, essendo sufficienti il richiamo alla inosservanza dei comportamenti deontologicamente dovuti. Non sussiste, pertanto, nullità della decisione quando gli addebiti siano stati espressi, se pur genericamente, e abbiano consentito all’incolpato di difendersi senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 24 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 13 settembre 2003, n. 260