Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che riceva in studio la controparte effettuando pressioni al fine di far cambiare la versione dei fatti a vantaggio del proprio cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 20 dicembre 2001)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Partecipazione a sodalizio criminoso – Partecipazione a truffa – Redazione di documento falso – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che, partecipando ad un sodalizio criminoso attraverso la sua attività professionale e l’asservimento del suo studio a tale scopo, si renda responsabile di una truffa ai danni dei terzi utilizzando, peraltro, un documento falso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione all’avvocato che, fungendo da legale e condividendo la sede, partecipava alla creazione di una cassa di mutualità che emetteva falsi certificati di deposito al portatore per importi elevati, dei quali peraltro il professionista certificava l’autenticità attraverso un documento falso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 giugno 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 253
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il diniego di iscrizione nell’elenco dei difensori per il gratuito patrocinio. Il Consiglio nazionale forense, infatti, non ha giurisdizione generale sulla tenuta degli albi professionali, stante la tassatività degli atti impugnabili e l’assenza di una apposita previsione normativa. Pertanto, i predetti provvedimenti, quali atti amministrativi, potranno essere impugnati solo dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 20 settembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 17 settembre 2003, n. 252
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello jus postulandi – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, I comma r.d.l. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 17 settembre 2003, n. 251
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere i probità e correttezza – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesso svolgimento di attività – Omesso pagamento prestazioni procuratorie affidate al collega – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato, avendo, peraltro, percepito ingenti somme in acconto, ometta di dare informazioni al collega corrispondente e di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie a quest’ultimo affidate, e che richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 11 dicembre 2001)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che nei confronti di un collega usi espressioni di critica e di cruda riflessione per esprimere il disappunto per una iniziativa giudiziaria corretta ma ritenuta ingiusta. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che, in reazione ad una iniziativa giudiziaria dei colleghi, aveva pronunciato la frase:”ma questa cos’è, una estorsione?”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 2 aprile 2001)
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile- 6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 settembre 2003, n. 237
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Natura di ricorso gerarchico – Natura di ricorso gerarchico improprio – Non sussiste – Natura giurisdizionale del reclamo.
I consigli dell’ordine sono enti autonomi e autarchici rispetto al C.N.F. e pertanto i ricorsi a quest’ultimo organo avverso i provvedimenti del C.d.O. di diniego del certificato di compiuta pratica non possono essere considerati gerarchici, in quanto non vi è tra i due organi vincolo di subordinazione né identità di competenze, né possono essere considerati gerarchici impropri, perché il C.N.F. non adotta una decisione di tipo eliminatorio, ma può decidere nel merito, ove ritenga di accogliere il reclamo. Pertanto in analogia con la competenza e la natura delle decisioni del C.N.F. la decisione relativa al certificato di compiuta pratica deve considerarsi a carattere giurisdizionale, sia per il termine normativo che parlando di “reclamo” presenta analogie con il reclamo elettorale, (la cui decisione viene considerata di natura giurisdizionale dalla stessa corte di cassazione), sia perché la statuizione del C.N.F. incide su una posizione soggettiva del reclamante. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile- 6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 settembre 2003, n. 237
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile- 6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 settembre 2003, n. 237
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità e decoro – Ricettazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri dell’intera classe forense, l’avvocato che acquisti beni provenienti da furto, al fine di trarne profitto, rendendosi responsabile del reato di ricettazione, come accertato con sentenza definitiva del giudice penale. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi sei è stata ridotta a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 17 settembre 2001).