E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di La Spezia, 11 luglio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 23