L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante se questo implica un condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare iniziata successivamente al decorrere dei cinque anni dall’ultima data certa nella quale il professionista aveva commesso il reato di usura, così come accertato dai verbali della polizia giudiziaria) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 maggio-15 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 302