Il professionista, praticante avvocato, dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, e quindi la tutela dei diritti quesiti, intesi come aspettativa con riguardo alla futura iscrizione, come previsto dalla legge e precisato dalla suprema Corte di cassazione, con decisione n. 5301/1997, deve dimostrare:
– che egli sia adibito all’ufficio legale dell’ente per l’espletamento dell’attività legale e non di natura amministrativa;
– che egli abbia svolto la pratica nell’ambito del predetto ufficio e non presso studi legali esterni, al di fuori dell’impegno connesso al rapporto di lavoro subordinato.
(Nella specie è stato negato il diritto all’iscrizione al praticante avvocato che aveva superato prima della trasformazione dell’ente l’esame abilitante, ma che non si era iscritto all’albo, all’interno dell’ufficio non svolgeva attività legale, e non aveva svolto la pratica presso l’ente da cui dipendeva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 30 settembre 2002)
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Praticante avvocato – Dipendente di ente pubblico trasformato in privato – Diritti quesiti – Condizioni – Diritto all’iscrizione – Ipotesi di insussistenza.
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 50 r.d. n. 37/1934 che dispone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Melfi, 10 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 291
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di 20 giorni – Inammissibilità
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento determina l’inammissibilità del gravame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Melfi, 10 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 291
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Rigetto – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Melfi, 10 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 291
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Dichiarazioni false al cliente – Richiesta di ingenti somme quali acconti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa e si faccia consegnare per l’attività non svolta ingenti somme di denaro. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 21 febbraio 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 290
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Esercizio azione disciplinare – Mancanza dell’esposto – Ritiro dell’esposto presentato – Irrilevanza – Apertura d’ufficio del procedimento.
È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza dell’esposto o il ritiro dell’esposto presentato; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3° comma l.p.f., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 21 febbraio 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 290
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Partecipazione a truffa – Costituzione falsi incidenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che partecipi ad attività truffaldina precostituendo e fornendo assistenza legale per falsi incidenti automobilistici ai danni di compagnie assicuratrici. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare; la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia – Sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Non sussiste.
Con il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto, non incidendo su tale autonomia la novella dell’art. 653 c.p.p. che, pur statuendo che: “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso “, non prevede l’obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare. (Nella specie, vista l’obbligatoria sospensione del procedimento disciplinare prevista dalla vecchia normativa processuale, il termine per la prescrizione è rimasto sospeso fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, data dalla quale ha cominciato a decorrere). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Convocazione del C.d.O. – Vizio di convocazione – Raggiungimento del numero legale – Sanabilità del vizio.
Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. l’eventuale vizio di convocazione del collegio giudicante deve ritenersi sanato qualora il collegio si riunisca con il numero legale dei componenti in base al principio del raggiungimento dello scopo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289