L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti intergrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il trattenimento di somme). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 28 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PACE), sentenza del 2 marzo 2004, n. 30