La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione avverso la quale si è proposto ricorso per revocazione, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contedere per intervenuta mancanza di interesse e l’estinzione del procedimento. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 1995).
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Avvocato _ Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con i colleghi – Rapporti con il C.d.O. – Accuse infondate verso il collega consigliere dell’ordine – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, relativamente ad un procedimento disciplinare subito, accusi infondatamente di malanimo e inimicizia il collega consigliere presidente dell’ordine riferendo, peraltro, a sostegno delle sue accuse di episodi mai accaduti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 gennaio 2003)
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di fatturare gli importi ricevuti quali compensi per l’attività professionale svolta. (Nella specie, in considerazione della mancanza di prove su un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Richiamo a norme deontologiche contenute nel codice approvato successivamente alla commissione del fatto – Irrilevanza.
Il codice deontologico forense non ha carattere “creativo” bensì “ricognitivo” delle situazioni in precedenza ritenute costituenti illecito disciplinare; pertanto, non rileva, ai fini della validità della decisione disciplinare, il richiamo a norme del c.d.f. approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse abbiano solo un valore ricognitivo e il comportamento contestato sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro già deontologicamente tutelati. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Assenza del consigliere segretario dell’ordine – Nomina di un segretario facente funzioni – Libertà di forma.
Nello svolgimento del procedimento disciplinare la nomina di un segretario facente funzioni in luogo del titolare assente non richiede una speciale procedura di nomina. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Tenuta albi – Avvocato vice procuratore onorario – Attività professionale svolta presso ambito territoriale interdetto – Onere della prova a carico del C.d.O..
La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l’ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario ma all’ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l’incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate. (Nella specie il C.d.O. pretendeva che il professionista nominato V.P.O. dimostrasse di non aver esercitato attività professionale nell’ambito territoriale interdetto, mentre per procedere alla cancellazione per incompatibilità doveva essere il consiglio dell’ordine ad acquisire la prova che l’avvocato aveva svolto l’attività professionale nell’ambito territoriale non consentito, dovendosi ritenere l’onere della prova a carico dell’ordine) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Revoca – Impugnazione al C.N.F. – Cassazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione, contro la quale si è proposto ricorso determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta mancanza di interesse. (Nella specie la revoca del provvedimento da parte del C.d.O. era intervenuta in quanto il professionista cancellato per incompatibilità aveva rimesso l’incarico in ragione del quale il C.d.O. lo aveva ritenuto responsabile). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con la controparte – Assegno del cliente posto all’incasso con girata falsa – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Omesso rispetto dell’accordo transattivo – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzando una firma falsa di girata apposta su un assegno di spettanza del cliente incassi e trattenga le somme così percepite, che non ottemperi all’accordo transattivo a cui era pervenuto con la controparte, che richieda compensi eccessivi rispetto alle somme indicate nel preventivo di spesa comunicato al cliente, e dichiari in misura inferiore al vero l’entità delle somme percepite quali acconti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 15 giugno 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 28 novembre 2003, n. 365