Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che emetta assegni poi andati protestati, a nulla rilevando l’eventualità che gli assegni non avrebbero dovuto essere protestati perché, come affermato dall’autorità giudiziaria, non qualificabili in funzione solutoria. L’avvocato, infatti, nel momento della emissione avrebbe dovuto considerare che quegli assegni avrebbero comunque potuto avere uno sbocco nei protesti. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Nella specie era stata notificata antro i cinque anni la notifica della delibera di apertura del procedimento).(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di invio del procedimento. (Nella specie il fatto da cui si è ritenuto far decorrere il termine di prescrizione non è stata l’emissione di assegni ma il momento del loro protesto).(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 giugno 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Potere sanzionatorio del C.N.F. – Non sussiste.
I C.d.O. territoriali sono organi autonomi e non gerarchicamente inferiori al C.N.F., pertanto il C.N.F. non ha alcun potere sanzionatorio nei confronti dei consigli territoriali, per asserite loro omissioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano e Frosinone). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 23 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 novembre 2003, n. 381
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 23 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 novembre 2003, n. 381
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza del C.d.O. – Potere sanzionatorio del C.N.F. – Non sussiste.
I C.d.O. territoriali sono organi autonomi e non gerarchicamente inferiori al C.N.F., pertanto il C.N.F. non ha alcun potere sanzionatorio nei confronti dei consigli territoriali, per asserite loro omissioni. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano e Frosinone)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 novembre 2003, n. 376
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile.(Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano e Frosinone)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 novembre 2003, n. 376
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Avvocato curatore fallimentare – Appropriazione di somme del fallimento – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che quale curatore fallimentare si appropri di somme del fallimento attraverso assegni intestati ai creditori ma da lui incassati. (Nella specie è stata confermata la sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 17 settembre 2002)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – L. n. 97/2001 – Efficacia di giudicato del procedimento disciplinare – Sussiste.
La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 445 c.p.p., come modificati dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 17 settembre 2002)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie una imputazione è stata ritenuta prescritta in quanto riferita ad una condotta a carattere istantaneo , mentre l’atra è stata ritenuta non prescritta in quanto costituita da una condotta protrattasi nel tempo e per la quale non potevano ritenersi trascorsi i cinque anni della prescrizione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 17 settembre 2002)