Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza […]