La sottoscrizione della citazione a comparire da parte del solo presidente del C.d.O., e non anche del segretario, è necessaria e sufficiente ai fini della validità della citazione medesima, trattandosi, di atto che rientra nelle specifiche competenze del primo, come emerge dal combinato disposto degli articoli 47 e 48 n. 6 r.d. n. 37/1934 che, tra i requisiti della citazione, indica la “sottoscrizione del presidente” e non anche del segretario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione collegio giudicante – Convocazione a mezzo fax – Dichiarazione riportata a verbale – Prova della regolare convocazione – Legittimità.
La convocazione del collegio giudicante, effettuata attraverso l’invio di fax e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti a mezzo fax, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo, in questa ipotesi, il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 ottobre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Indicazione di un domicilio professionale falso – Uso abusivo del titolo di avvocato – Falsa affermazione della attività compiuta per la determinazione della parcella – Richiesta di compensi eccessivi e non dovuti – Svolgimento di attività senza titolo – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense il praticante abilitato che sottoscriva una lettera con il titolo di avvocato, peraltro utilizzando una carta intestata con la dicitura ingannevole di studio legale, che ai fini della determinazione della parcella affermi falsamente al vero di aver depositato un ricorso, che chieda onorari in misura superiore a quella dovuta per legge, e sottoscriva un atto per il quale non era professionalmente qualificato, perché superiore in valore ai limiti della propria competenza professionale, a nulla rilevando, peraltro, che tale atto fosse sottoscritto anche da un avvocato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 20 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 184
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Avvocato – Norme deontologiche- Dovere di probità e correttezza – Dichiarazioni false al collega dominus – Elezione di domicilio nello studio del dominus e a sua insaputa – Sottrazione e ritardata restituzione di fascicoli di studio – Ritardo nella consegna di un assegno – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che affidi al collega una scheda telefonica dichiarando falsamente al vero di esserne titolare, mentre in realtà la scheda era di proprietà di una società telefonica che successivamente chiedeva spiegazioni sul suo utilizzo, elegga domicilio a favore di terzi presso lo studio del collega dominus e a sua insaputa, sottragga fascicoli di studio restituendoli solo dopo tempo, ritardi, altresì, nella restituzione di un assegno a lui affidato dal dominus per la consegna ad un cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 7 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 183
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Omessa indicazione dei componenti del collegio – Indicazione dei componenti nel verbale d’udienza – Validità della decisione.
E’ valida la decisione del C.d.O. che non contenga l’indicazione dei componenti del collegio giudicante, se gli stessi siano indicati nel verbale che deve considerarsi atto integrativo della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 7 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 luglio 2004, n. 183
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità.
Nei casi previsti dal III comma dell’articolo 43 della legge professionale forense l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F., in sede di impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi al merito per cui resta precluso ogni esame sulla opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 17 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 182
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura – Potere discrezionale del C.d.O. – Presupposti – Revoca della misura cautelare giudiziaria – Revoca della sospensione cautelare – Automaticità – Non sussiste.
La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione, ove possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. Pertanto la revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venir meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal C.d.O., avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 17 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 182
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Sospensione cautelare – Professionista soggetto alla misura restrittiva della libertà personale – Sospensione del termine minimo a difesa fino alla cessazione della misura restrittiva – Non necessità.
Nel procedimento per l’applicazione della misura della sospensione cautelare dall’albo non è necessario che sia sospeso il termine a difesa fino alla cessazione della misura restrittiva della libertà personale che non consenta al professionista di presentarsi dinanzi al consiglio dell’ordine per esporre le sue ragioni e difese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 17 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 182
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Specifico avviso di avvio del procedimento ex legge n. 241/1990 – Non necessita.
Per l’applicazione della sospensione cautelare non ricorre la necessità di preventivo specifico avviso di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, sia per le ragioni di urgenza intrinseche nella natura del provvedimento, sia perché tale avviso è proceduralizzato nell’iter previsto dalla normativa forense che richiede la comunicazione dell’apertura del procedimento e la convocazione dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 17 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 15 luglio 2004, n. 182
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Avvocato – Norme deontologiche – rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente sullo stato della causa – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia informazioni al cliente sullo stato della pratica e richiesto non restituisca i documenti di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 14 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 15 luglio 2004, n. 181