Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che assuma l’incarico di una parte in un processo a nulla rilevando che il proprio coniuge, avvocato anch’esso, abbia assunto la difesa di altra parte dello stesso processo. La libertà dell’avvocato, infatti, non può subire preventive limitazioni, specie in relazione a situazioni che non hanno, come nel caso di specie del legame coniugale fra i due professionisti, dato vita ad alcun pregiudizio degli interessi delle parti assistite. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 12 maggio 2003)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con il C.d.O. – uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Omessa collaborazione con il C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in una memoria difensiva, senza alcuna attinenza con la vicenda né alcuna relazione con l’esercizio del diritto di difesa, usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei componenti del consiglio dell’ordine. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che, convocato dal C.d.O. per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti del collega, usava nella memoria difensiva prodotta espressioni offensive nei confronti dei componenti del C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 26 ottobre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.N.F. – Esecutività – Ricorso in Cassazione – Sospensione della esecutività – Competenza esclusiva della Suprema corte.
Nel ricorso in Cassazione avverso le decisioni del C.N.F. è competenza esclusiva della Suprema corte decidere sull’eventuale sospensione della loro esecutività. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione per contrasto con precedente giudicato ex art. 395 n. 5 – Giudicato penale – Giudicato disciplinare – Autonomia – Inammissibilità del ricorso per revocazione.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento civile e penale essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e per il principio dell’autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall’autorità giudiziaria, gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono invece essere idonei a ledere i principi, indubbiamente più rigorosi, della deontologia professionale e dare luogo a responsabilità disciplinare, salvo che sia intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione. Pertanto, per il principio dell’autonomia dei giudizi non può invocarsi il rimedio della revocazione per contrasto con precedente giudicato facendo riferimento ad una decisione penale o civile di assoluzione. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Revocazione ex art. 395 c.p.c. n. 4 – Errore di fatto – Contenuto.
L’errore di fatto, eccepibile attraverso il ricorso per revocazione consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito un punto decisivo su cui il giudice si sia pronunciato; tale genere di errore presuppone pertanto il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali. (Pertanto tale rimedio non può utilizzarsi nei casi di errori di criterio nell’estimazione del fatto o di non corretto apprezzamento delle risultanze processuali). (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Immediata esecutività – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale – Inammissibilità.
Il provvedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il professionista del diritto di esercitare la professione, sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ pertanto inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato personalmente dall’interessato privo dello jus postulandi ex art. 63, comma I r.d. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmene che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, munito di regolare procura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 13 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 252
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Avvocato – Norme deontologiche – rapporti con la parte assistita – Omesso espletamento del mandato – Abbandono di difesa – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Dichiarazioni false – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto abbandonando la difesa del proprio assistito, trattenga somme di spettanza del cliente e dia false informazioni per nascondere il suo illegittimo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 11 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 251
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento disciplinare – Acquisizione prove – Omessa audizione testimoni indicati – Validità della decisione.
Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti, con adeguata motivazione, che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Nella specie peraltro l’eccezione deve considerarsi tardiva in quanto nessun reclamo specifico era stato avanzato contro il rigetto della proposta di induzione testimoniale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 11 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 251
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Citazione – Contenuto – Difformità con contenuto delibera di apertura del procedimento – Irrilevanza.
E’ irrilevante ai fini della validità della decisione disciplinare l’eventualità che l’atto di citazione non riporti il contenuto testuale della delibera di apertura del procedimento se comunque contenga la trascrizione completa dei capi di incolpazione e comunque, per il principio della fungibilità degli atti, sia stato osservato il minimo di forme che abbia garantito la difesa dell’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 11 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 251
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Dovere di difesa – Omessa comunicazione al collega di controparte – Attività extragiudiziale svolta nell’interesse del proprio assistito – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che non comunichi al collega di controparte lo svolgimento di una attività extragiudiziale svolta nell’interesse del proprio assistito. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che nell’ambito di un procedimento contenzioso di separazione fra due coniugi, a mezzo di una procura notarile rilasciata dal suo cliente aveva provveduto ad estinguere i conti intesati ai due coniugi e, dopo la redazione dell’inventario, ad aprirne uno nuovo intestato al suo assistito). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 20 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 248