L’immediata comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento disciplinare, prescritta dall’articolo 47 reg. att. 37/1933, ha carattere ordinatorio, e pertanto la sua inosservanza non determina la nullità del procedimento.. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 luglio 1996). Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 253