L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta dopo cinque anni dalla consumazione del fatto, e pertanto è stata dichiarata l’estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione). (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 190/02).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218