Per l’adozione delle decisione disciplinare in caso di parità di voti deve applicarsi, ex art. 51 r.d. n. 37/1934, l’art. 527 c.p.p. per il quale il presidente deve votare per ultimo e in caso di parità il suo voto non vale doppio ma prevale la soluzione più favorevole all’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. […]