Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere all’obbligazione assunta nei confronti della controparte, a nome e per conto della propria cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 giugno 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Erronea indicazione della data di nascita e indirizzo – Mero errore materiale – Validità della decisione.
E’ valida la decisione disciplinare che contenga l’inesatta indicazione della data di nascita dell’incolpato e dell’indirizzo se comunque si sia in presenza di un mero errore materiale che non ha assolutamente inciso sul diritto di difesa e non ha escluso l’identificazione dello stesso come soggetto incolpato e sanzionato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 giugno 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 8 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 309
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 8 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 309
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due all’avvocato che aveva fatto accreditare le somme di spettanza del cliente sul proprio conto corrente e le aveva successivamente restituite solo parzialmente trattenendone una cospicua parte). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase intermedia tra apertura del procedimento e rinvio a giudizio – Istruttoria e audizione dell’interessato – Correttezza del procedimento.
E’ valido il procedimento disciplinare in cui il consiglio addivenga alla notificazione dell’atto di citazione dopo aver svolto l’istruttoria sommaria, aver provveduto all’audizione dell’esponente a quella dell’incolpato e dopo aver concordato con quest’ultimo un termine di rinvio per il deposito delle eventuali deduzioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – Motivi – Contenuto.
L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora non sia sorretto da una dichiarazione attestante l’assoluta impossibilità di partecipare all’udienza dimostrata da un certificato medico o da un impegno professionale di carattere giudiziale assunto prima della conoscenza della data fissata per il procedimento disciplinare. (Nella specie non sono state accolte le richieste di rinvio motivate con la necessità di partecipare ad una assemblea condominiale e ad una riunione con il cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comunicazione avvio procedimento disciplinare – Notifica giudiziale – Legittimità.
L’articolo 48 del r.d. n. 37/1934 prevede espressamente che la citazione debba essere notificata all’incolpato e al P.M. ma non specifica le modalità della notificazione stessa che, vista la natura amministrativa del procedimento, potrà avvenire a mezzo raccomandata postale, ma potrà altresì essere validamente effettuata con le modalità di comunicazione degli atti giudiziari. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto – Contestazione sintetica ma chiara – Legittimità.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace la proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie peraltro la contestazione risultava un atto ampiamente motivato, facendo menzione della fonte di avvio del procedimento, della accuse mosse dall’esponente, dell’attività istruttoria già svolta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Dovere di indipendenza – Ex magistrato – Attività professionale presso la procura dove aveva svolto le funzioni giudicanti – Mancata decorrenza del termine di due anni dalla cessazione delle funzioni – Violazione art. 26 r.d.l. n. 1578/1933 – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista ex magistrato, cessato dalle funzioni giudicanti da meno di un biennio, che, in violazione dell’art. 26 r.d.l. n. 1578/1933, assuma e svolga l’attività difensiva presso il tribunale a cui era assegnato nell’ultimo periodo. Infatti la legge n. 27/1997 ha soppresso non già la figura del procuratore ma solo il relativo albo identificando la professione di procuratore con quella di avvocato e riportando quest’ultima alle caratteristiche della prima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 306