Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. proposto al C.N.F. in violazione sia dell’art. 50 del R.D.L. n. 1578/33, che impone alle parti interessate l’onere di proporre l’impugnazione entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di cui si domanda la riforma, sia dell’art. 59 del R.D n. 37/1934, ai sensi del quale il ricorso va presentato negli uffici del Consiglio che ha emanato la pronuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 27 aprile 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito deontologico – Sanzione – Misura – Notorietà dell’incolpata – Rilevanza.
Benché l’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → faccia espresso riferimento alla fattispecie in cui un avvocato, dopo avere assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari, assuma successivamente il mandato in favore di uno di essi contro l’altro, analoga esigenza di tutela è ravvisabile nell’ipotesi in cui l’avvocato abbia prestato consulenza in vista di una separazione ad uno dei coniugi e, in seguito, abbia accettato il mandato dall’altro coniuge per assisterlo nella medesima separazione, con conseguente operatività, anche in tale ultima fattispecie, del medesimo obbligo di astensione dell’avvocato, a prescindere dalla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o meramente potenziale.
Ancorché tutti gli iscritti all’Albo siano tenuti al rigoroso rispetto delle norme deontologiche, gli avvocati che godono di maggior fama devono essere tuttavia particolarmente ligi all’osservanza delle norme deontologiche, in quanto, per un verso, i colleghi, soprattutto più giovani, tendono ad assumerli ad esempio, e, per altro verso, gli illeciti da loro compiuti hanno una maggiore risonanza presso l’opinione pubblica e, quindi, una potenzialità lesiva dell’immagine e del decoro della categoria professionale particolarmente rilevante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 marzo 2009)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 26
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c. I c.d.f. – Conflitto potenziale – Violazione – Natura interessi – Irrilevanza -Fattispecie.
Il principio enunciato dall’art. 37 can. II c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, adesso contenuto nell’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →, è dotato di autonomo rilievo rispetto alla previsione generale ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di situazioni di possibile conflitto. L’elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, rappresentato dalla successiva prestazione di assistenza “in favore” di uno solo dei coniugi, risulta pertanto pienamente integrato dalla mera accettazione del mandato ad assistere uno dei coniugi contro l’altro, senza che rilevi la natura degli interessi in contesa fra gli stessi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 marzo 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 26
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.N.F. – Deposito di memorie – Termine – Decorrenza e scadenza – Artt. 60 e 61 r.d. n. 37/34.
Ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. n. 37/34, il termine ultimo per presentare memorie scade il giorno decimo successivo a quello in cui il P.M. deve effettuare la restituzione degli atti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 marzo 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 12 maggio 2010, n. 26
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decreto di citazione a giudizio – Impugnazione – Inammissibilità.
Le impugnazioni delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare soggiacciono al termine previsto dall’art. 50, co. 2, del r.d.l. 27 n. 1578/33, per cui l’impugnazione va proposta a pena di decadenza entro venti giorni dalla notifica del provvedimento.
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di citazione a giudizio, ovvero dell’atto con cui il Presidente del C.O.A. territoriale, richiamando la deliberazione di apertura del procedimento nonché i capi di incolpazione formulati, provveda a fissare l’udienza di trattazione del procedimento disciplinare citando l’incolpato a comparire. Tale atto di natura procedimentale, invero, privo di contenuto decisorio o anticipatorio, è meramente esecutivo della delibera di apertura del procedimento disciplinare e, pertanto, non può essere incluso nel novero degli atti impugnabili, pur alla luce della lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 13 maggio 2009)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 25
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera di apertura del procedimento disciplinare – Impugnabilità – Termine ex art. 50 co. 2 R.D.L. n. 1578/33 – Applicabilità.
Conformemente ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933, deve ritenersi ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione con la quale il locale C.d.O. stabilisca di iniziare il procedimento disciplinare, al fine di consentire al giudice di controllare la legittimità dell’avvio del procedimento ed arrestarne subito la prosecuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 13 maggio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 25
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Legge n. 339/2003 – Tutela interessi rango costituzionale – Imparzialità, buon andamento p.a. e diritto di difesa – Criteri di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione – Esclusione – Principi comunitari libera prestazione di servizi – Contrasto – Esclusione – Applicabilità principi comunitari legittimo affidamento e diritti quesiti – Esclusione.
La legge n. 393/03 non si pone in contrasto con i principi che regolano il diritto comunitario in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, trattandosi di parametri che possono eventualmente assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione pleno jure e non già anche rispetto a quelli esercenti in regime di part time.
La legge n. 339/03, quand’anche possa ammettersi che ostacoli o dissuada dall’esercizio della libertà fondamentale garantita dall’art. 49 CE, tende a proteggere interessi di rango costituzionale, consistenti, da un lato, nell’imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che richiedono la limitazione di ogni possibile ipotesi di conflitto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della p.a., e, dall’altro, nell’indipendenza della professione forense, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). L’art. 98 Cost., peraltro, nel prevedere il c.d. obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla nazione, enuncia un principio inconciliabile con la professione forense, naturalmente tesa alla difesa ed il perseguimento esclusivo degli interessi dell’assistito, mentre alla stessa stregua, ma con riguardo alla professione forense, i principi cardine dell’indipendenza del difensore, della fedeltà al mandato conferito dal cliente e del diritto di difesa impongono che l’avvocato eserciti la propria funzione indipendentemente da qualsivoglia contrastante interesse pubblico o privato, valori che il conflitto tra le due responsabilità (quelle inerenti alla professione e quelle legate all’amministrazione pubblica) è senz’altro suscettibile di pregiudicare.
La disciplina posta dalla legge n. 339/03 risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ad essa non si applicano i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 24
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Avvocato dipendente pubblico ed avvocato investito di funzione rappresentativa di natura elettiva – Disparità di trattamento – Ratio – Art. 3 r.d.l. n. 1578/33 – Interpretazione.
Per costante interpretazione, l’art. 3 del R.d.L. n. 1578/1933 si riferisce ai soli rapporti di impiego, e non anche ai rapporti che si instaurano per effetto della svolgimento da parte dell’avvocato di mansioni politiche e rappresentative. La ragione di tale differenziazione risiede nell’esigenza, da un lato, di tutelare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della p.a. nonché il valore espresso dall’obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e, dall’altro, di preservare i principi di indipendenza, dell’obbligo di difesa e di fedeltà agli interessi del cliente che caratterizzano la professione forense, beni, questi ultimi che sarebbero messi a repentaglio nel caso di contemporaneo esercizio dell’’attività di dipendente pubblico e di avvocato e che, per il motivo inverso, non lo sono nel caso di esercizio di una funzione pubblica elettiva.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, devono ritenersi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 393/03 sollevate in riferimento alla asserita mancata previsione di una disciplina transitoria ed alla pretesa violazione di situazioni giuridiche soggettive ormai consolidatesi. Il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere invero ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 24
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Preesistenza o sopravvenienza dell’incompatibilità – Irrilevanza.
La disciplina in tema di incompatibilità posta dalla legge n. 339/03 non distingue tra incompatibilità preesistenti e sopravvenute all’iscrizione all’albo. Il dovere pur deontologicamente presidiato di evitare incompatibilità, e la correlata sanzione della cancellazione, ha carattere immanente alla professione forense e rileva in ogni momento della sua esplicazione.
L’art. 2 della legge n. 339/2003 non è norma che si rivolge solo ed esclusivamente ai dipendenti pubblici part time che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo dopo la trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo definito. L’incompatibilità, invero, è indipendente dalla circostanza della posteriorità dell’assunzione della qualifica di dipendente rispetto all’iscrizione all’albo, il quale costituisce fattore di per sé privo di idoneità a giustificare una disciplina differenziata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 23
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Violazione artt. 3, 35 co. 1 e 41 Cost. – Illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 comma 1 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 339/2003 prospettata sotto il profilo della pretesa violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi di carattere interno e comunitario di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 20 febbraio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 23