Le sentenze disciplinari del C.N.F. possono essere impugnate soltanto con i mezzi espressamente previsti dall’ordinamento professionale forense e non con altri da questo non contemplati. Va conseguentemente ritenuto inammissibile il ricorso tendente ad ottenere nella sostanza una revisione della sentenza disciplinare pronunciata dal C.N.F. attraverso una rimessione in termini ed una rinnovazione del dibattimento. (Dichiara inammissibile il ricorso per la rimessione in termini avverso decisione C.N.F., 3 luglio 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Mancata emissione di fatture – Illecito deontologico – Sussistenza
Va senz’altro affermata la responsabilità disciplinare del professionista che, a fronte delle somme percepite dai clienti, non provveda all’emissione delle relative fatture, così violando i doveri di adempimento fiscale oltre che i doveri di lealtà, dignità e decoro. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 3 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 125
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Dovere di diligenza – Fattispecie – Sanzione – Misura – Sospensione – Adeguatezza
Va ritenuta di sicura e grave rilevanza deontologica la condotta dell’avvocato che risulti caratterizzata da sostanziale inerzia nello svolgimento dell’attività di assistenza professionale e dalla reiterata violazione dell’obbligo di informazione dei clienti sull’andamento delle pratiche, nonostante le numerose richieste ricevute. In particolare, deve ritenersi giustificata la sanzione della sospensione dall’attività professionale, in considerazione del danno arrecato al cliente e del grave discredito arrecato alla categoria forense, laddove, come nella specie, l’inerzia del professionista precluda al proprio assistito la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subìti dai propri familiari a causa dell’intervenuta prescrizione della relativa azione, i cui termini non siano stati interrotti dall’incolpato nonostante le rassicurazioni fornite al cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 3 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 125
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Emissione assegni in difetto di provvista – Violazione
Va affermata la responsabilità disciplinare del professionista che, in più di un’occasione, abbia richiesto ed ottenuto dai propri clienti il versamento di fondi spese esorbitanti le reali necessità delle singole pratiche, in parte compensati dalla consegna, da parte del medesimo avvocato, di assegni di minor importo e di dubbia provenienza, asseritamente giustificati talvolta dalla costituzione di un’impropria garanzia sul buon esito delle pratiche, tal’altra dalla volontà di concedere uno sconto al cliente, ovvero dalla insolita necessità di cambiare assegni ottenuti da terzi. (Nella specie, peraltro, tali commistioni finanziarie, di per sé già allarmanti sotto il profilo deontologico, risultavano aggravate dal fatto che gli assegni consegnati dall’incolpato, oltre ad essere postdatati, erano poi risultati insoluti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 3 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 125
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento – Inammissibilità – Rimessione in termini – Errore scusabile – Esclusione
Ai sensi dell’art. 50, co. 2, del R.D.L. n. 1578/33, deve ritenersi inammissibile, poiché tardivamente presentato, il ricorso al C.N.F. proposto oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui – sulla premessa che è necessario verificare, caso per caso, se sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte dell’interessato – la rigorosa disciplina del R.d.l. n. 1578/33 e del R.D. n. 37/34 sui mezzi ed i termini processuali prescritti per le impugnazioni è così chiara e tassativa da rendere inescusabile l’errore, con conseguente esclusione dei presupposti per rimettere in termini il ricorrente che giustifichi la tardività della presentazione del ricorso deducendo di essere stato tratto in errore dalla indicazione contenuta in un testo di deontologia forense nel quale il termine per la impugnazione di provvedimento del C.d.O. risulti erroneamente indicato in giorni trenta. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 febbraio 2009). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Redazione e sottoscrizione del ricorso da parte di difensore privo di procura speciale – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso redatto e sottoscritto dal solo difensore dell’incolpato che risulti sfornito della procura speciale di quest’ultimo, mancante sia a margine sia in calce al ricorso medesimo, né contenuta, nella forma notarile, in atto separato ed allegato.
Essendo espressamente prevista dall’art. 60 del R.D. n. 37/1934 l’assistenza del professionista incolpato da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D. n. 1578/1933 munito di mandato speciale, la sottoscrizione del ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte soltanto di un difensore privo di mandato speciale comporta l’inammissibilità del ricorso medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 8 aprile 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 123
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario superiore ai limiti tariffari – Ammissibilità – Condizioni
La richiesta di compensi superiori a quelli tariffari è ammissibile, ma deve trovare corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nella complessità delle questioni giuridiche da affrontarsi. Pone pertanto in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che pattuisca, proponga, richieda o pretenda un pagamento che non trovi corrispondenza nella particolare natura dei fatti e nell’attività svolta e che non costituisca giusto premio per l’impegno profuso, risultando in tal caso comunque giustificato anche se superiore a quanto previsto dalla tariffa, dovendo sempre trattarsi di un giusto compenso e non di una ingiusta locupletazione a danno del cliente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 122
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Incolpazione – Contestazione circostanziata – Necessità – Mancata esposizione – Nullità assoluta – Generico richiamo violazione doveri lealtà e, correttezza, fedeltà, diligenza – Sufficienza – Esclusione
Ai sensi dell’art. 48 del r.d. n. 37/34, la citazione notificata all’incolpato deve contenere, fra l’altro, “la menzione circostanziata degli addebiti”. La contestazione formale e precisa degli addebiti, invero, costituisce requisito indispensabile della citazione e la sua mancanza comporta nullità assoluta dell’intero procedimento disciplinare, in quanto determina violazione del diritto di difesa.
Benché la nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità si configuri solo quando vi sia assoluta incertezza sui fatti contestati, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese, la nullità va invece esclusa qualora la contestazione sia tale per cui, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie, il capo di incolpazione si limitava a richiamare per sommi capi il contenuto precettivo generale e astratto dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, anziché descrivere, sia pur sommariamente, i fatti ed i comportamenti del singolo professionista che quel contenuto percettivo avesse in concreto violato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BULGARELLI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 121
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Assunzione di incarichi contro ex-clienti – Espressa autorizzazione del cliente a non tener conto del divieto – Illecito deontologico – Esclusione
Il precetto deontologico di cui all’art. 51 c.d. non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 25 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza – Competenza alternativa – Criterio della prevenzione
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa, al COA che ha la custodia dell’albo presso cui il professionista è iscritto, ovvero al COA nella cui giurisdizione è avvenuto o si è realizzato il fatto oggetto di contestazione, in base al principio della prevenzione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 25 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120