In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 15 febbraio 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Sopravvenuta reiscrizione all’Albo da parte del C.O.A. – Revoca implicita cancellazione – Cessazione materia contendere.
La rinuncia al ricorso proposto innanzi al CNF avverso la decisione con cui il C.d.O. abbia disposto la cancellazione dall’Albo degli Avvocati ai sensi della legge n. 339/03, per sopraggiunta carenza di interesse successiva alla reiscrizione del ricorrente da parte del medesimo Collegio, determina la dichiarazione di non luogo a deliberare per cessata materia del contendere. (Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 17 luglio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 201
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Sussistenza – Cancellazione.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico “part-time”, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 6 marzo 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Condanna accessoria interdizione esercizio professione – Cancellazione – Atto dovuto – Misura amministrativa – Principio proporzionalità sanzione – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), L.P., la cancellazione di diritto dagli albi costituisce mero effetto della sanzione accessoria della interdizione temporanea dall’esercizio della professione di avvocato inflitta al ricorrente, trattandosi di atto dovuto che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo all’Organo che lo adotta. Costituendo peraltro il provvedimento non sanzione disciplinare, ma misura amministrativa fondata sul venire meno di una delle condizioni per rimanere iscritto nell’albo degli avvocati, non può trovare applicazione il principio della necessaria proporzionalità tra illecito disciplinare commesso e relativa sanzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 199
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità – Sussistenza – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia – Sospensione giudizio C.N.F. — Esclusione.
Non può essere accolta la richiesta di sospensione del giudizio dinanzi al C.N.F., avente ad oggetto l’impugnazione della decisione con cui il C.d.O. abbia disposto la cancellazione dall’Albo ai sensi della legge n. 339/03 dell’avvocato che sia dipendente pubblico part time, in attesa che la Corte di Giustizia Europea si pronunci su una ordinanza di rimessione del Giudice interno (nella specie, il Giudice di Pace di Cortona) avente ad oggetto la conformità alla disciplina comunitaria della citata L. n. 339/03, difettando tale questione pregiudiziale dei requisiti minimi di ammissibilità sotto molteplici profili. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 4 dicembre 2006).
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Dipendente pubblico – Impiego part time – Sussistenza – Cancellazione.
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica, peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo, dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di verità e collaborazione ex art. 24 c.d.f. – Condotta reticente in sede di iscrizione all’Albo – Violazione.
Va esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati in caso di mancata notifica al P.M. dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione, atteso che, ai sensi dell’art. 37 L.P.F., al Pubblico Ministero, munito di autonomo potere di impugnazione, deve essere notificata solo la deliberazione di cancellazione e non anche quella di apertura del relativo procedimento amministrativo, per quanto, ad ogni modo, il ricorrente non sia neppure astrattamente legittimato a sollevare una siffatta eccezione, difettando l’interesse di cui solo titolare sarebbe al più lo stesso P.M. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Condotta reticente all’atto dell’iscrizione all’Albo – Illecito disciplinare – Sanzione – Cancellazione.
La cancellazione dall’albo degli avvocati può seguire come provvedimento a carattere amministrativo ai sensi dell’art. 37 L.P.F., per sopravvenuto difetto di uno dei requisiti su cui poggiava l’iscrizione o comunque per un motivo cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo (ancorché il suddetto art. 37 parli nel n. 3 di inosservanza di un “obbligo”), ovvero quale sanzione disciplinare ex artt. 38, co. 1 e 40 n. 4, r.d.l. n. 1578/33 in seguito “ad abusi o mancanze” nell’esercizio della professione o in genere a “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”. Pertanto, ancorché in presenza di una incompatibilità ex art. 37, co. 1 n.1, r.d.l. n. 1578/33, possa farsi luogo all’adozione del provvedimento amministrativo non sanzionatorio della cancellazione dall’albo, ciò non toglie, tuttavia, che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 18 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 196
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di verità e collaborazione ex art. 24 c.d.f. – Condotta reticente in sede di iscrizione all’Albo – Violazione.
Dovere precipuo dell’avvocato è quello di collaborare con il C.d.O. di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità, conformemente al principio scolpito nell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → Pertanto, il comportamento dell’avvocato che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, falsamente dichiari di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal R.D.L. n. 1578/33, omettendo in particolare di riferire che altro Consiglio dell’Ordine ha già respinto una precedente sua domanda di reiscrizione all’albo per la sussistenza di accertati comportamenti gravemente lesivi dei doveri di lealtà, dignità e decoro tali da escludere il possesso del requisito della condotta specchiatissima e illibata, configura una violazione della norma deontologica di particolare gravità e riprovevolezza, che merita di essere fermamente sanzionata, trattandosi di comportamento destinato ad ostacolare, in violazione dei doveri di dignità e decoro imposti al professionista forense, l’adempimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico relativi alla verifica della posizione del soggetto che chiede di essere iscritto o, comunque, a comportare un’ingiustificata difficoltà di funzionamento del medesimo Consiglio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 18 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 196
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza, correttezza e probità – Commistione di interessi personali e professionali – Violazione.
L’avvocato che, in un contesto negoziale complessivamente equivoco nel quale egli compaia come cessionario del credito ceduto da soggetto già fallito che egli assista legalmente nella medesima procedura concorsuale, curi un interesse proprio in danno dell’apparente cliente e dei soggetti che con lo stesso sono venuti a contatto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante che, oltre a svilire i doveri di indipendenza e di autonomia del rapporto, non rispetta i divieti relativi al conflitto di interessi ed al patto di quota lite, con conseguente grave pregiudizio per l’immagine della categoria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 5 giugno 2007).