In sede di iscrizione all’Albo degli avvocati, alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della ritenuta sussistenza del requisito della requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, alla circostanza che i contegni ascrivibili al richiedente siano condotte criminose risalenti per le quali sia stata concessa riabilitazione. Quest’ultima, infatti, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare; né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense.
Dalla trasgressione dei doveri deontologici non deriva una perenne sorta di preclusione all’esercizio della professione forense, tant’è che, in ipotesi di radiazione se questo deriva da condanna penale, può farsi luogo alla reiscrizione alle condizioni che siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento, sia intervenuta la riabilitazione e vi sia stata un’ottima condotta successiva. Dall’avvenuta riabilitazione, tuttavia, non discende automaticamente il diritto ad essere reiscritto all’Albo, atteso che la riabilitazione è causa di estinzione degli effetti penali della condanna ma non elimina il fatto storico e la connotazione negativa dello stesso. Ne consegue che la riabilitazione ex art. 178 c.p. costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della iscrizione del professionista all’Albo, essendo pur sempre necessario valutare nel loro complesso i fatti che avevano determinato le condanne penali precedenti. (Nella specie il CNF ha ritenuto ostativo ad una diversa e favorevole valutazione la gravità delle condotte del richiedente, la loro reiterazione, tale da denotare un non occasionale contrasto con le norme deontologiche, nonché la “tipicità” delle violazioni commesse proprio nell’esercizio del qualificante potere di certificazione dell’autenticità della firma del proprio assistito).
La distanza nel tempo delle condotte da assumere a base della valutazione di sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata non porta sempre e comunque ad escluderne o a ridurne la valenza negativa, poiché devono ritenersi rilevanti anche quelle non prossime alla data in cui la verifica deve essere eseguita quando, per la gravità dell’illecito commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione di inidoneità del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009).
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Avvocato – Tenuta degli albi – Albo degli Avvocati – Reiscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Caratteri – Distanza nel tempo delle condotte censurate – Irrilevanza – Avvenuta riabilitazione – Insufficienza
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Regime dei vizi – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Applicabilità – Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione
Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare di primo grado, l’impugnativa delle delibere di apertura del procedimento disciplinare è da ritenersi rimedio che si presta ad alterare il sistema dell’impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 9 settembre 2011, n. 136
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga l’apertura del procedimento disciplinare. Invero, attesa la collocazione della norma prevista dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933, posta al termine del capitolo IV, intitolato della disciplina degli avvocati, dopo le norme che stabiliscono la competenza, che indicano le sanzioni disciplinari applicabili e che stabiliscono le modalità di svolgimento dell’istruttoria, non pare dubbio che il legislatore, con il termine “decisione”, abbia inteso definire il provvedimento decisorio conclusivo del procedimento disciplinare che si svolge nei confronti degli avvocati, e non anche – secondo la non condivisibile lettura costituzionalmente orientata proposta dalla Suprema corte (sent. n. 29294/08) – gli atti con cui è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, atti rispetto ai quali l’ordinamento professionale prevede unicamente che sia data comunicazione all’incolpato dell’enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe.
Atteso che il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici e che il C.d.O., nell’esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione, ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all’art. 111 Cost. con i relativi principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella prevista dall’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; con il rilievo che il sindacato sulle iniziative disciplinari dei C.d.O. esercitato prima che il procedimento abbia avuto la sua conclusione, favorendo non già e non tanto il corretto esercizio del potere disciplinare, quanto piuttosto la possibilità, in tal modo concessa a chi vi sia assoggettato, di allontanare il più possibile la sanzione e di rallentare se non di impedire l’esercizio della funzione disciplinare, non risponde ad esigenze di buon andamento della funzione disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 9 settembre 2011, n. 136
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Avvocato – Tenuta degli albi – Domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati – Mero possesso del titolo di “ Avvocato Rotale “ – Insufficienza – Rigetto della domanda – Impugnazione – Ricorso proposto e sottoscritto dal solo richiedente – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità
Va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorchè il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso. (Nella specie, il ricorrente chiedeva l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Lucca sulla sola base del possesso del diploma di Avvocato Rotale). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 17 settembre 2010).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento – Inammissibilità – Rimessione in termini ex art. 184 c.p.c. – Applicabilità – Causa giustificativa – Non imputabilità – Carattere – Assolutezza
Il ricorso presentato oltre il termine perentorio di giorni venti dalla data della notifica del provvedimento previsto dall’art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 va dichiarato inammissibile. I termini per l’impugnazione delle sentenze, invero, sono perentori, inquadrandosi nell’istituto generale della decadenza della proposizione di un atto dovuto e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
L’attuale formulazione dell’art. 184 co. 2, c.p.c., attribuisce all’istituto della rimessione in termini una connotazione di carattere generale che, come tale, può trovare astrattamene applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF.
Ai fini della applicazione dell’istituto della rimessione in termini deve poter ricorrere una causa giustificativa dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Va esclusa la sussistenza di una tale eccezionale circostanza quando il ricorrente manchi di dimostrare di essere incorso nella decadenza per causa ad essa non imputabile. A tal fine, il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 9 settembre 2011, n. 134
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente – Inammissibilità del ricorso
La rinuncia, per cessazione della materia del contendere, alla impugnazione proposta avverso la decisione di apertura di procedimento per sospensione cautelare a seguito della conclusione della procedura dinanzi all’organo territoriale senza l’adozione di provvedimenti cautelari a carico del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 settembre 2010).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Omessa restituzione di documenti – Violazione – Illecito permanente – Prescrizione dell’azione disciplinare – Dies a quo – Cessazione della condotta
La violazione dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di restituzione di documenti di cui agli art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e art. 42 c.d.f.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → configura un illecito disciplinare che ha, indiscutibilmente, natura permanente.
Secondo principio consolidato, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta; qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa Carrara, 20 novembre 2008). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Fattispecie
L’auspicio di morte di un magistrato affetto da noti e gravi problemi di salute, formulato ad alta voce in affollato luogo pubblico (nella specie, il corridoio del Palazzo di Giustizia) da un avvocato nell’atto di rivolgersi ad altro collega dell’offeso, costituisce indubbiamente contegno improprio non consono alla dignità ed al rispetto che deve caratterizzare, secondo l’art. 53 C.d.F.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo →, il rapporto con i magistrati ed è idoneo altresì ad arrecare disdoro all’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 4 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 8 settembre 2011, n. 131
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Avvocato – Elezioni Forensi – Candidati – Avvocati componenti di Commissioni e sottocommissioni di esame per l’abilitazione – Incandidabilità ed ineleggiblità – Equipollenza – Impugnabilità – Art. 22, co. 5 del R.d.L. n. 1578/1933 s.m.i. – Interpretazione – Illegittimità della proclamazione dell’eletto non eleggibile – Surrogazione – Esclusione – Nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere – Necessità
Il riferimento del legislatore alla incandidabilità è tecnicamente riferibile alla categoria logico-giuridica dell’ineleggibilità, atteso che l’attuale disciplina elettorale degli organi rappresentativi forensi non disciplina la categoria della candidatura, essendo possibile per ogni iscritto all’albo votare per qualsiasi iscritto all’albo. Va pertanto ritenuto ammissibile il ricorso pur formalmente rivolto a censurare l’ammissibilità della candidatura di un iscritto, il riferimento a quest’ultima dovendo intendersi relativo alla ineleggibilità.
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs.lgt. n. 382/1944, il ricorso può essere proposto “contro i risultati dell’elezione” e non quindi contro la candidatura; ma pur a ritenerlo inammissibile in parte qua siccome relativo ad atto – candidatura – non impugnabile innanzi al C.N.F., resta in ogni caso integra l’ammissibilità della sua articolazione che abbia dichiaratamente ad oggetto la proclamazione del candidato quale eletto a conclusione del ballottaggio. E poiché la proclamazione costituisce uno dei “risultati dell’elezione”, il ricorso va ritenuto, se non altro per questa via, perfettamente ammissibile.
Ai sensi dell’art. 22, co. 5 del R.d.L. n. 1578/1933 e succ. mod., gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni di esame alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto (nell’interpretazione fornita dalla Corte Cost. con ordinanza n. 138 del 6.4.2011) sono incandidabili alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. La nomina di un consigliere in sostituzione di colui la cui elezione è risultata illegittima per effetto della suddetta incandidabilità non immediatamente rilevata dal Consiglio territoriale, deve costituire l’esito di una nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere, non potendo farsi luogo a surrogazione in conformità a quanto previsto dall’art. 15, co. 3, del d. leg. Lgt. N. 382/44. (Accoglie parzialmente il reclamo elettorale avverso risultato ballottaggio per il rinnovo C.d.O. di Roma, biennio 2010 – 2011).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 26 luglio 2011, n. 130
NOTA:
Cfr. ora Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177 e, in senso conforme, Corte di Cassazione, sentenza n. 24812 del 24.11.2011. -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Sospensione cautelare – Invito a comparire – Impugnazione – Inammissibilità
L’invito a comparire è posto dalla Legge Professionale a tutela delle garanzie del professionista, nei cui confronti nessun provvedimento cautelare può essere adottato senza che il destinatario della misura sia preventivamente posto nella condizione di esperire compiutamente la propria difesa, al pari di quanto è previsto dall’art. 289, comma 2, c.p.p., in relazione all’applicazione della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Qualunque ne sia la ragione, tuttavia, un provvedimento di convocazione non rientra certamente nel novero degli atti impugnabili ex art 50, comma 2, L.P., mancando del carattere decisorio sostanziale richiesto dalla norma, alla pari dell’invito a comparire rivolto alla persona sottoposta ad indagine in materia penale.
Ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, la Legge Professionale non prevede una preventiva deliberazione di apertura di procedimento, non essendo necessario alcun procedimento in senso tecnico per la delibazione del provvedimento, riservato all’autonoma potestà amministrativa del Consiglio e soggetto solo alla previa audizione dell’iscritto. Ne discende l’inoppugnabilità dell’atto di convocazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 settembre 2010).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 129