La circostanza che la condotta deontologicamente rilevante non sia attinente all’esercizio della professione, non ha alcuna portata esimente della responsabilità e nemmeno ne attenua la gravità. Infatti, deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. […]