Autore: admin

  • La prestazione professionale in conflitto di interessi

    L’avvocato deve astenersi dall’assumere incarichi da soggetti che abbiano interessi e posizioni processuali divergenti, determinandosi altrimenti una violazione dei doveri di lealtà e correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto il risarcimento dei danni da incidente stradale per conto di un cliente, al quale aveva altresì richiesto per conto di altro cliente il risarcimento dei danni per un secondo sinistro stradale verificatosi il giorno stesso del primo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 6 giugno 2013, n. 90

  • L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico

    Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, dopo aver elogiato -anche comparativamente- le qualità del proprio studio, l’avvocato offriva le proprie prestazioni professionali ad un “costo poco più che simbolico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 6 giugno 2013, n. 89

  • La pratica forense non potrà essere svolta presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha chiesto al Consiglio Nazionale se condivida l’interpretazione fornita dall’Avvocatura Generale dello Stato con Circ. n. 6/2013, secondo la quale il combinato disposto dei commi 6, lett. b) e 7 dell’art. 41, legge n. 247/2012, consentirebbe di ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime (ovverosia allorquando sarà decorso il periodo transitorio prescritto dall’art. 48 della legge anzidetta), “presso l’Avvocatura dello Stato per l’intero periodo del tirocinio.”. A tale riguardo, l’Avvocatura Generale ha anche richiamato, a sostegno del proprio orientamento, il parere di questa Commissione trasmessole il 18 febbraio 2013. Trattasi, per la precisione, del parere n. 64 del 24 ottobre 2012, concernente la “possibilità in via transitoria” di riconoscere “validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”, ovviamente reso alla luce di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/2012, con il quale si era ritenuto quanto segue:
    – In ottemperanza a quanto previsto dal comma 14 del succitato art. 6, ai tirocini in corso si applicava solo la riduzione da 24 a diciotto mesi della relativa durata;
    – Tutte le altre disposizioni erano invece applicabili ai soli tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto.
    Posto quanto sopra, la Commissione aveva poi conclusivamente ritenuto che i tirocini in corso presso l’Avvocatura dello Stato avrebbero potuto continuare presso la medesima fino al compimento del diciottesimo mese, con ciò consentendo al tirocinante di avvalersi sia della disposizione sulla durata immediatamente applicabile, sia del principio di continuità della pratica già in corso.
    Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto che “ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit..”.
    Il quesito che, oggi, il COA di Firenze mutua dalla Circolare n. 6/2013 dell’Avvocatura Generale dello Stato non è, però, speculare a quello dianzi richiamato ed illustrato. Esso, infatti, si riferisce esclusivamente al tirocinio che si effettuerà ai sensi dell’art. 41, legge n. 247/12, al termine del periodo transitorio prescritto dal successivo art. 48.
    A tale riguardo, la Commissione si esprime nei seguenti termini.
    Il succitato art. 41 prescrive, al comma 6, che il tirocinio può svolgersi:
    “a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
    b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;”
    Al successivo comma 7 del medesimo articolo, poi, si legge:
    “In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato”.
    Orbene, poiché il tirocinio presso l’Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi ed in ragione del fatto che tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l’Avvocato del libero foro, l’interpretazione dell’Avvocatura Generale, che trae dal comma 7 sopra riportato la convinzione che il Legislatore abbia inteso equiparare le figure dell’Avvocato del libero foro e quella dell’Avvocato dello Stato, non è condivisibile.
    Di conseguenza è errato ritenere che la pratica forense potrà essere svolta, a regime, “presso l’Avvocatura di Stato per l’intero periodo.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 62

    Quesito n. 260, COA di Firenze

  • L’illecita consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria

    Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) fa stato in sede disciplinare come se fosse una sentenza di condanna

    Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato
    del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense (Pres. ALPA, Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 123.

  • Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari

    Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

  • Il COA di Perugia ha posto il seguente quesito: “Il periodo di tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari in base ad una convenzione tra gli Uffici medesimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali è riconoscibile ai fini della pratica forense al Dottore che si iscriva nel registro dei Praticanti successivamente al compimento del suddetto periodo di tirocinio.”?

    La risposta può essere resa nei termini che seguono.
    L’art. 41 della nuova legge professionale n. 247/2012 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) prevede, al comma 13, lett. a), che il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, emani con decreto, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, il Regolamento di attuazione, disciplinante “le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;”.
    La pacifica inapplicabilità delle nuove previsioni giustifica quindi la disciplina transitoria recata dall’art. 48 della succitata legge, in forza della quale il tirocinio resta disciplinato, fino al 31 dicembre 2015, dalle norme già precedentemente in vigore, ovverosia dall’art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012, dal D.P.R. n. 101/1990, dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997.
    Quest’ultima norma prevede, al comma 2, ultima parte, che la Scuola di specializzazione per le professioni legali possa stipulare convenzioni finalizzate a consentire agli studenti l’effettuazione di attività pratiche in “sedi giudiziarie”. Non ne specifica, però, la durata, né gli effetti ai fini della pratica forense.
    La pratica forense viene invece interessata, in forza del D.M. n. 475/2001, solo dal valore del diploma rilasciato dalla Scuola, il cui conseguimento, infatti, “è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica” l’equivalente di un anno.
    Per quanto sopra, nessuna norma attualmente applicabile al tirocinio forense consente di ritenere che il solo ed eventuale periodo di tirocinio svolto negli Uffici giudiziari, sulla scorta di una convenzione intervenuta fra questi ultimi e la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sia riconoscibile, anche solo in una qual misura, ai fini della successiva pratica forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 60

    Quesito n. 255, COA di Perugia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con nota dell’8 aprile 2013 ha richiesto parere sottoponendo il seguente quesito: “Se il COA possa rilasciare il parere sulla congruità della notula dell’Avvocato senza essere stato prima esperito il tentativo di conciliazione tra cliente ed iscritto”.

    Il Consiglio rimettente opina che, a norma dell’art. 13, comma 9 della Legge n. 247/2012, il previo tentativo di conciliazione rileverebbe quale “condizione di procedibilità” dell’istanza dell’avvocato volta a conseguire il parere consiliare di congruità dell’onorario.
    Osserva la Commissione che l’art. 29, comma 1, lett. f della Legge n. 247/2012, nel determinare le attribuzioni funzionali del Consiglio dell’Ordine, contempla espressamente il potere di dare “pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”; l’art. 13 della stessa Legge, con riferimento alle modalità formali di conferimento dell’incarico professionale ed al relativo compenso, nel suo comma 9 inquadra il ruolo del Consiglio dell’Ordine nell’ambito del conflitto tra avvocato e cliente in relazione alla determinazione dell’onorario per l’opera dal primo prestata.
    Non si configura, evidentemente, alcuna differenza sostanziale tra la valutazione di congruità svolta ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. f della Legge e quella indicata nel comma 9 dell’art. 13.
    Ritiene la Commissione che l’interpretazione prospettata dal Consiglio rimettente non possa essere condivisa, implicando nella sostanza una compressione, ovvero subordinazione, della funzione consiliare che non trova riscontro nell’impianto normativo, traducendosi in un inutile aggravio del procedimento di liquidazione la cui attivazione compete – come si desume dalla proposizione conclusiva della stessa norma – all’iscritto.
    Pur dovendosi rilevare che l’articolazione complessiva della disposizione in commento non appare del tutto nitida, va ritenuto che nel comma 9 dell’art. 13 della Legge siano conchiuse due differenti ipotesi, entrambe eziologicamente sorrette dal presupposto della mancanza, in specie, di un accordo tra avvocato e cliente in ordine alla determinazione del compenso professionale.
    Il primo periodo del comma 9 consente, infatti, tanto al cliente che all’avvocato di rivolgersi al Consiglio territoriale per l’esperimento di un tentativo di conciliazione, mentre il secondo periodo riguarda la diversa soluzione dell’opinamento di congruità della pretesa dell’iscritto ad impulso di quest’ultimo.
    In tale prospettiva non si configura un ordine di pregiudizialità tra le due vicende, sicché deve sistematicamente escludersi che l’adozione del parere consiliare di congruità dell’onorario sia preclusa, sul piano della sua procedibilità, ove non venga preventivamente esperito il tentativo di conciliazione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 59

    Quesito n. 253, COA di Busto Arsizio

  • Il COA di Torino chiede se i praticanti abilitati, decorsi sei anni dall’abilitazione, possano essere iscritti come praticanti “semplici” o debbano essere cancellati anche dal registro dei praticanti. Richiama al riguardo l’art. 17, comma 10, lettera d) della Legge 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 17, comma 10, della l. n. 247/2012 prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, nei seguenti casi:
    a) (omissis)
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. La norma si riferisce al patrocinio sostitutivo quinquennale (introdotto dall’art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012) figura non ancora in vigore. La disposizione (art. 17, c. 10, lett. d) non è pertanto applicabile al caso in esame. Il regime giuridico del praticante abilitato ai sensi dell’art. 8, comma 2 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, seguita ad essere disciplinato da quest’ultima disposizione, la quale prevede la perdita dell’ammissione al patrocinio dopo il decorso di sei anni, ma non la cancellazione dal registro dei praticanti (in tal senso Cass. SS.UU. n. 17761/08).

    Cass. civ., sez. Unite 30-06-2008, n. 17761 – Pres. CRISCUOLO Alessandro – Est. CICALA Mario – P.M. MARTONE Antonio – CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA c. R.E.

    AVVOCATO E PROCURATORE – ALBO – PRATICANTI PROCURATORI – Praticanti avvocati – Iscrizione nel registro speciale di cui all’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 – Abilitazione al patrocinio per un sessennio – Scadenza del sessennio – Conseguenze – Cancellazione dal registro speciale – Esclusione – Fattispecie.

    In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 22 maggio 2013, n. 58

    Quesito n. 252, COA di Torino

  • Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare

    Ai sensi dell’art. 17, co. 16, L. n. 247/2012 (nuovo ordinamento forense) (già art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933), non può essere pronunciata la cancellazione dall’albo professionale quando questi sia sottoposto a procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato il provvedimento di radiazione dall’albo asserendo che fosse venuto meno il potere disciplinare nei suoi confronti per aver egli richiesto la cancellato dall’albo professionale al proprio Consiglio dell’Ordine, che tuttavia non aveva provveduto sull’istanza stessa in ottemperanza al divieto di cui in massima).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 70
    NOTA:
    Sull’operatività del divieto de quo anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406.
    Sulla manifesta infondatezza della qlc del divieto in parola in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella misura in cui costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà e con l’obbligo di pagare i relativi contributi, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771.