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  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’individuazione del “limite alternativo” alla permanenza dell’illecito deontologico

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 85/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 364/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 269/2024, CNF n. 38/2024, CNF n. 28/2024, Cass. n. 25440/2023, Cass. n. 22463/2023, Cass. n. 20650/2023, Cass. n. 10085/2023, CNF n. 133/2023, CNF n. 121/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 89/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 275/2022, CNF n. 268/2022, CNF n. 265/2022, CNF n. 255/2022.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) è illecito di natura permanente (Nella specie, l’avvocato aveva omesso di pagare il compenso al proprio commercialista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 14 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 85/2025, CNF n. 373/2024, CNF n. 324/2024, CNF n. 163/2023, CNF n. 116/2023, CNF n. 43/2021, CNF n. 172/2019.

  • Vietato scrivere un messaggio al giudice per discutere della causa

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

  • Il COA di Milano chiede di esprimersi “in merito alla possibilità di ammettere a sostenere il colloquio orale per l’abilitazione alla difesa di ufficio un praticante avvocato che abbia totalizzato un numero di assenze superiore al limite massimo ordinariamente previsto, tenuto conto di circostanze eccezionali di carattere sanitario adeguatamente comprovate e dell’eventuale condizione di disabilità dell’interessato”

    L’art. 29, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, alla lettera a) stabilisce, come pure ricordato dal COA richiedente, che “l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; (…)”.
    In fase attuativa, il Consiglio Nazionale Forense con il vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, nello stabilire all’art. 2, comma 3, che “(…) le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.” con ciò prevedendo un regime derogatorio e già di favore per i praticanti cui il corso è diretto, ha inteso individuare una misura ragionevole di numero di ore di assenza, sotto le quali – invero – la previsione di cui all’art. 29, comma 1-bis, verrebbe vanificata.
    Allo stesso tempo, considerato che il COA richiedente fa riferimento a circostanze “eccezionali” legate a gravi patologie e disabilità e che – come si evince anche dal quadro costituzionale – la condizione della persona con disabilità non può pregiudicare il godimento del diritto alla formazione (anche) professionale (cfr. art. 38, comma 3 Cost.), si ritiene opportuno anzitutto richiamare l’attenzione dei soggetti organizzatori sulla necessità di individuare misure organizzative che consentano la frequentazione del corso anche di soggetti che espongono comprovate condizioni di disabilità, così come misure compensative che consentano a chi – per i medesimi motivi – non abbia potuto frequentare di recuperare. Qualora ciò non avvenga ovvero tale soluzione non consenta alla persona che versi nelle condizioni di cui al quesito di rispettare il numero di presenze prescritto, si ritiene che il COA possa, in caso di gravi patologie e disabilità certificate, valutare la singola situazione al suo esame e ammettere, in via eccezionale, il candidato a sostenere il colloquio orale, anche considerando che proprio in sede di colloquio orale sarà possibile valutare – assieme alla preparazione complessiva del candidato – anche l’avvenuto recupero delle lacune conseguenti alle assenze.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 25 luglio 2025

  • La corrispondenza tra incolpazione e pronuncia disciplinare

    Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025

  • La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche contestate all’incolpato

    Va esclusa la nullità della decisione con cui il Consiglio territoriale ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025

  • Omessa o tardiva notifica del provvedimento di fissazione udienza: la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo

    In tema di procedimento disciplinare, la mancata o tardiva notifica dell’ordinanza di fissazione udienza non vizia il procedimento allorché la parte si presenti all’udienza stessa senza chiedere rinvio o termine a difesa ma anzi discuta la causa giacché causa di la nullità dell’atto (art. 156 cpc) o della relativa notifica (art. 160 cpc) non può essere pronunciata se ha comunque raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, trattavasi di errore nella trascrizione della PEC del difensore dell’incolpato, che per questo non aveva ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, alla quale comunque partecipava, avendone appreso aliunde l’esistenza, discutendo la causa senza chiedere rinvio né termine a difesa).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 115 del 18 aprile 2025

  • Il COA di Roma formula quesito in merito alla possibilità di rendere parere di congruità qualora la richiesta provenga da un componente del Consiglio dell’Ordine, con l’astensione di quest’ultimo

    Al quesito può essere data risposta affermativa. In assenza di una disposizione che regoli il caso specifico, individuando il soggetto competente a rendere il parere, la competenza non può che rimanere in capo al COA di iscrizione dell’interessato, ex art. 13, comma 9 e 29, comma 1, lett. l) della legge n. 247/12.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 25 luglio 2025

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 96 del 4 aprile 2025