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  • La sanzione disciplinare è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento

    La sanzione nel procedimento disciplinare rappresenta il frutto di un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, cui va irrogata una pena unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    La norma generale dell’art. 86 c.p.c. (secondo cui la parte, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese e assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al C.N.F. essendo consentito al professionista non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153

  • Inammissibile il ricorso in proprio avverso il rifiuto di iscrizione all’albo degli avvocati (stabiliti)

    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato in proprio la decisione del Consiglio territoriale con la quale veniva rigettata la sua richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 15 dicembre2011, n. 180 – Pres. ALPA – Rel. SICA – P.M. FEDELI (conf.) – dott. P.L.; Cons. Naz. Forense 9 settembre2011, n. 135 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO – P.M. GALATI (conf.) – avv. M.I.;Cons. Naz. Forense 18 luglio2011, n. 118 – Pres. ALPA – Rel. MASCHERIN – P.M. CICCOLO (conf.) – dott. G.D.E.;Cons. Naz. Forense 27 giugno 2011, n. 88 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO – P.M. GALATI (conf.) – dott.ssa L.C.; Cons. Naz. Forense 22 ottobre2010, n. 99 – Pres. f.f. CARDONE – Rel. GRIMALDI – P.M. FEDELI (conf.).

  • Cassa Forense: il tardivo o mancato invio del modello 5

    Ciascun iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve comunicare a detto Ente su apposito modello (denominato “mod. 5”), da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno; l’omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l’infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare, sanzionata con la sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione della posizione stessa (art. 17 Legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato ed integrato dall’art. 9 della Legge n. 141/1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 3 settembre 2013, n. 152

  • Aggravamento e attenuazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto

    Per la determinazione in concreto della misura della sanzione deontologica può aversi riguardo, ai fini di un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, ai fini di una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155

  • Il COA di Palermo chiede parere sull’interpretazione della L. n. 215/2004 recante disposizioni in materia di incompatibilità post carica a cui sono soggetti per 12 mesi i liberi professionisti che abbiano concluso il mandato politico o amministrativo.

    In particolare si invoca la pronunzia del CNF sulle seguenti questioni:
    A. la latitudine delle limitazioni all’attività professionale nel periodo definitivo post-carica;
    B. l’applicabilità ai componenti degli organi di governo di una Regione a statuto speciale che non ha puntualmente normato la fattispecie, in presenza di una disposizione normativa sul regime delle incompatibilità (durante e dopo lo svolgimento del mandato amministrativo) che rinvia espressamente all’esercizio della potestà legislativa regionale;
    C. la compatibilità delle delineate preclusioni previste dalla normativa nazionale – ammesso e non concesso che, come si dubita, esse operino anche nell’ordinamento regionale – con il settore della consulenza legale; settore nel quale, ormai, per pacifica evoluzione legislativa e della giurisprudenza amministrativa, “si possono conferire incarichi solo a seguito di procedura ad evidenza pubblica e non di tipo fiduciario” (così il quesito). E quanto meno con specifico riferimento a tale fattispecie.
    La risposta è nei seguenti termini:
    A. La latitudine temporale è fissata dalla legge in 12 mesi decorrenti dalla cessazione della carica. L’incompatibilità riguarda qualunque attività professionale o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, in favore di soggetti pubblici o privati (art. 2, lett. f).
    B. Il CNF non ha competenza ad emettere pareri in materia di potenziali conflitti tra Stato e Regioni, ancorché riguardanti la professione di avvocato. Va in ogni caso tenuto presente che la legge in esame non è stata impugnata da alcuna Regione e deve ritenersi quindi applicabile erga omnes senza limitazioni di ordine regionale.
    C. L’incompatibilità in questione è prevista dalla legge con specifico riferimento al soggetto cessato dalla carica, il quale, per il periodo della incompatibilità, non può essere beneficiario di alcun incarico professionale, ancorché conferibile con il sistema della selezione competitiva o con altre modalità, né può comunque esercitare le suddette attività professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2013, n. 88

    Quesito n. 294, COA di Palermo

  • Il COA di Napoli chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con riferimento alla domanda di iscrizione nel registro praticanti Avvocati presentata da soggetto dipendente dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sussista incompatibilità tra lo svolgimento della pratica forense e lo status di appartenente a Forze dell’Ordine con particolare riguardo al contrasto tra il dovere di denunzia e l’obbligo di segretezza e riservatezza del professionista quando il richiedente l’iscrizione svolga mansioni di carattere esclusivamente amministrativo.

    Per consolidato orientamento di questo CNF l’iscrizione nel registro dei praticanti ovvero lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine.
    Nel caso di specie la risposta è nello stesso quesito così come posto. Infatti, l’appartenente a corpo militare, quale l’Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell’ambito del rapporto, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale e, quindi, su di lui può gravare l’obbligo di denunzia. Ciò trova conferma nella previsione di cui all’art. 7 bis del d.l. n. 92/2008, che ha previsto la possibilità di conferire agli appartenenti alle forze militari, in casi di necessità, le qualifiche e funzioni di pubblico ufficiale e di ufficiale di pubblica sicurezza, equiparandoli di fatto alle forze dell’ordine.
    Anche a prescindere da una tale considerazione l’incompatibilità sussisterebbe, comunque, in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato .
    Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l’iscrizione dell’appartenente alle forze dell’ordine nel registro dei praticanti/tirocinanti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 87

    Quesito n. 292, COA di Napoli

  • Addebito disciplinare e indicazione della norma deontologica violata

    La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione, e quindi del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

  • Il COA di Massa Carrara chiede che il CNF voglia chiarire se sia compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione a tirocinio teorico pratico presso l’Agenzia delle Entrate di durata di mesi sei, rientrante nell’ambito della procedura della selezione pubblica per l’assunzione di unità lavorative.

    Il quesito proposto attiene alle incompatibilità, oggi, tassativamente stabilite dall’art. 18 della legge n. 247/12. Le stesse riguardano qualsiasi attività di lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente, qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome o conto altrui, ovvero la qualità di socio, illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone con finalità commerciale e anche di società di capitali, anche costituite in forma cooperativa, nonché qualsiasi attività di lavoro subordinato anche con orario part-time. Ne discende che nessuna incompatibilità è prevista dalla legge relativamente alla partecipazione a tirocini a nulla rilevando che gli stessi siano presupposto di una futura potenziale assunzione rimanendo questa pur sempre soggetta a procedura di selezione. Nessuna incompatibilità sussiste anche in ragione della durata (mesi 6) per la quale non si prevede l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente, né il tirocinio può farsi rientrare nella nozione di “qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, dal momento che trattandosi di tirocinio, questo è svolto certamente in maniera continuativa, ma non professionale in quanto caratteristica propria del tirocinio è quella di non rappresentare un’attività professionale.
    Solo al termine dello stesso e una volta completata con esito positivo la procedura di selezione, conseguendo il rapporto d’impiego, si manifesterebbero i presupposti per l’incompatibilità. In un’interpretazione non restrittiva della nuova legge professionale, addirittura, il tirocinio potrebbe rientrare all’interno del continuo e costante aggiornamento relativamente a specifica competenza professionale. Infatti, per il tirocinante che non avrà completato positivamente la procedura, nessun rapporto di lavoro sarà instaurato e conseguentemente il periodo di tirocinio svolto varrà al solo fine della acquisizione di una specifica competenza in materia tributaria e fiscale.
    Alla luce delle considerazioni che precedono è parere di questa Commissione che non sussista alcuna incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento del tirocinio teorico pratico presso l’Agenzia delle Entrate prodromico a procedura di selezione pubblica per l’assunzione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 17 luglio 2013, n. 75

    Quesito n. 273, COA di Massa Carrara

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha sottoposto a questa Commissione due distinti quesiti: a) Se l’anzianità almeno quinquennale di iscrizione all’Albo dell’Avvocato presso il quale può utilmente svolgersi il tirocinio, ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, sia requisito indispensabile anche qualora il tirocinio venga svolto presso l’Avvocatura di Stato, ovvero nell’Ufficio Legale di un Ente pubblico; b) Quale sia il Consiglio dell’ordine che debba rilasciare il certificato di compiuta pratica qualora il praticante avvocato si trasferisca presso altro Ordine durante il periodo di tirocinio.

    In relazione al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.
    Il requisito dell’anzianità professionale minima, previsto dal summenzionato art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, appare ragionevolmente introdotto dal Legislatore in ossequio all’esigenza che il dominus del tirocinante sia dotato della dovuta esperienza professionale, oltre che delle dovute competenze tecniche.
    La lettera b) del medesimo comma consente l’espletamento del tirocinio anche presso l’Avvocatura di Stato, ovvero presso l’Ufficio legale di un Ente pubblico per non più di dodici mesi. Il comma 7, infine, prescrive che, comunque, il tirocinio debba essere necessariamente svolto, per almeno 6 mesi, presso un Avvocato, ovvero presso l’Avvocatura di Stato.
    Per quanto sopra, ritenendosi da parte di questa Commissione che, in ragione del limite temporale complessivo posto dalla lettera b) anzidetta, il tirocinio potrà essere svolto per l’intero arco dei diciotto mesi (art. 41, comma 6) solo presso un Avvocato, il requisito dell’anzianità professionale minima potrebbe non applicarsi, in quanto non previsto, ai tirocini alternativi di cui alla lett. b).
    Da una diversa angolazione, privilegiando una considerazione che la Commissione ritiene più razionale e, quindi, preferibile, il vincolo, gravante sul tirocinante, di svolgere la pratica per almeno sei mesi presso un Avvocato, ovvero presso l’Avvocatura di Stato induce a far ritenere, in via di interpretazione analogica, che il requisito dell’anzianità professionale minima debba anche essere rispettato da parte dell’Avvocatura di Stato. In caso contrario infatti, stante la libera alternativa fra il tirocinio presso il libero foro e quello presso l’Avvocatura statuale, il tirocinante potrebbe essere privato del contributo dell’esperienza e delle competenze professionali e tecniche maturate dal dominus in quell’arco temporale che il Legislatore ha ritenuto essenziale ai fini della formazione.
    È auspicabile, pertanto, che detta interpretazione venga consacrata nel Regolamento che il Ministero, sentito il CNF, dovrà emanare per disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio ai sensi del comma 13 del succitato art. 41.
    In conclusione, deve ritenersi che:
    “La pratica presso l’Avvocatura di Stato impone che l’Avvocato dello Stato responsabile del tirocinante abbia un’anzianità professionale almeno quinquennale. Detto vincolo, invece, non grava sugli avvocati applicati all’ufficio legale di un Ente pubblico.”
    In relazione al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.
    L’art. 45, comma 2, Legge n. 247/2012 prevede che ogni Consiglio dell’Ordine presso il quale il tirocinante ha svolto il tirocinio, anche per limitati periodi, è tenuto a certificarne la durata fino alla “data di presentazione della domanda” di trasferimento ad altro Consiglio dell’Ordine. Anche il nuovo Consiglio dell’Ordine, peraltro, sarà tenuto a rilasciare il certificato di compiuta pratica per il periodo ivi compiuto. Sebbene la norma non ne faccia cenno, potrebbe ragionevolmente ritenersi che, stante il valore vincolante della certificazione, qualora il Consiglio dell’Ordine (il primo, il secondo od il terzo, etc.) accerti il completamento del prescritto periodo di diciotto mesi, rilasci anche il certificato di compiuto tirocinio.
    Nei termini anzidetti si ritiene, quindi, di poter rendere il parere richiesto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2013, n. 74

    Quesito n. 272, COA di Firenze