L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita o si inserisca comunque in contesto di tal genere.
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Il diritto/dovere di difesa deve avvenire nel rispetto della legge e dei principi deontologici
L’avvocato ha sì l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile ma ciò deve avvenire nell’osservanza della legge e dei principi deontologici (Nel caso di specie, l’avvocato aveva depositato in giudizio una scrittura privata con la firma apocrifa della controparte al fine di impedirne la costituzione di parte civile quale parte offesa contro il proprio assistito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei).
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L’eccezione di irregolare composizione del COA non può essere sollevata per la prima volta davanti al CNF
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Cass.SS.UU. 4/5/2004 n.8431; Cass.SS.UU. 9.5.2011 n.10071. -
Il mutamento della composizione del COA in sede di decisione
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati (COA) all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Cass.SS.UU. 19.10.2011 n.2158, nonché C.N.F. 15.10.2012 n.142;C.N.F. 15.10.2012 n.140; C.N.F. 17.9.2012 n.116; C.N.F. 20.4.2012 n.67; C.N.F.15.12.2011 n.203; C.N.F.15.12.2011 n.200. -
L’impugnazione deve esprimere una specifica censura, non un mero dubbio interpretativo
L’impugnazione che, anziché contenere una critica specifica alla decisione impugnata (fondata ad esempio sull’affermazione di una opzione interpretativa diversa da quella fatta propria dal Consiglio dell’Ordine), si risolva nella mera proposizione di un dubbio interpretativo, è perciostesso l’inammissibile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33 -
La “confusione” tra l’attività professionale e la carica rivestita all’interno di una associazione di consumatori
Deve stigmatizzarsi, perché non conforme ai canoni deontologici, la confusione tra la carica di Presidente di una associazione di consumatori e l’attività libero professionale.
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Inammissibile l’impugnazione della (formula di) assoluzione (insuscettibile di reformatio in melius)
L’interesse all’impugnazione della decisione del COA trova il suo presupposto nella utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare al ricorrente e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza anche parziale, nel precedente giudizio. La regola dell’interesse ad impugnare, infatti, si immedesima nell’aspettativa del ricorrente all’ottenimento di una modificazione in melius della statuizione impugnata e non può subire deroghe ed eccezione. Conseguentemente, non sussiste interesse ad impugnare la decisione del COA che abbia deliberato il “non luogo a sanzione”, che infatti si risolve comunque in una formula assolutoria insuscettibile di una reformatio in melius.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 209
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons.Naz. Forense n. 120 del 17/09/1999.
Sulla inammissibilità della decisione di assoluzione anche con riferimento alla sua motivazione:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.
– Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 2001, n. 206, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (conf.) -
Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio di immodificabilità del giudice
Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicché ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37). Va conseguentemente esclusa la nullità dell’impugnato provvedimento allorquando, da un esame dei verbali delle sedute consiliari risulti che il C.O.A. abbia sempre rispettato il quorum previsto dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 209
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 140; Cass. civ., sez. Unite 19-10-2011, n. 21585. -
La tutela della privacy nelle sentenze del CNF
A tutela dei diritti o della dignità degli interessati (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy), il Consiglio Nazionale Forense può discrezionalmente disporre, anche d’ufficio, che la pubblicazione in qualsiasi forma di una propria sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia effettuata omettendo l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 198
In arg. cfr. la pagina della privacy sul sito della banca dati. -
L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
E’ sicuramente lesivo dell’immagine dell’avvocatura tutta il comportamento di un avvocato che, senza giustificazione, non onora le proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (Nel caso di specie, il professionista non onorava le cambiali emesse a favore di un collega, e veniva così protestato. In considerazione delle contingenti circostanze personali e familiari dell’incolpato, il CNF ha tuttavia ritenuto eccessiva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei inflittagli dal COA di appartenenza, ritenendo congruo mitigarla in censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo 2013, n. 42.