Autore: admin

  • La specificità dei motivi del gravame è requisito di ammissibilità del ricorso

    La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso al CNF, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava in proprio la delibera con cui il COA di appartenenza ne aveva disposto la cancellazione amministrativa dall’albo in quanto sottoposto ad amministrazione di sostegno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n.30 del 13.3.2013; n.119 del 17.9.2012; n.184 del 15.12.2011; n.88 del 21.10.2010; n.98 del 16.7.2007.

  • La cancellazione (amministrativa) dall’albo dell’avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno

    La sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art. 17, comma 1 n. 2, del R.D.L. n. 1578/1933 necessario per l’iscrizione all’Albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa ai sensi dell’art. 37 R.D.L. cit. (Nel caso di specie, su iniziativa del Pubblico Ministero, l’avvocato era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno a tempo indeterminato e ciò in ragione delle sue gravi e persistenti difficoltà a provvedere alla cura della propria salute ed alla gestione dei propri bisogni ed interessi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216

  • L’assunzione di incarichi contro ex-clienti

    L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e, in ogni caso, non può utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 215

  • L’appello al CNF non può riguardare generiche censure alla decisione del COA

    Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del COA locale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 215

  • Illecito trattenere, senza il consenso del cliente, le spese legali liquidate in sentenza a carico della controparte

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che trattenga, a titolo di compenso, le somme ricevute dalla controparte soccombente come liquidate a suo carico in sentenza, senza il consenso espresso della parte assistita (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214

  • La rinuncia all’esposto non estingue il procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti così come l’eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214

  • Il principio della consumazione dell’impugnazione trova applicazione anche in sede disciplinare

    La proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione. Tale principio trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile per quanto non espressamente disciplinato dalla Legge professionale (art. 37 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213

  • L’impugnazione parziale della decisione disciplinare

    L’impugnazione parziale di una decisione comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate che abbiano una propria autonomia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213

  • Vietata la spendita “suggestiva” della qualità di ex magistrato

    La spendita da parte di un avvocato, nel concreto esercizio dell’attività professionale, della qualità di ex Magistrato è evidentemente funzionale (a prescindere, poi, dal conseguimento dell’intento voluto) ad esaltare subdolamente la propria autorevolezza ed il proprio prestigio nonché la propria competenza, tanto agli occhi dei colleghi che della clientela, quanto degli stessi Giudici, nei cui confronti anzi l’uso del titolo già posseduto può assumere valore anche di una sorta di tentativo di condizionamento psicologico, sicché essa va senz’altro censurata sul piano della correttezza e della lealtà (Nel caso di specie, l’avvocato era solito presentare se stesso, anche nel corpo di atti relativi a procedimenti in cui egli era parte in causa, come ‘già magistrato di Cassazione a riposo’).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    NOTA:
    Sul divieto di indicare il titolo di giudice onorario nella carta intestata dello Studio professionale, cfr. Cassazione Civile, sez. U, 13 gennaio 2006, n. 00486- Pres. Nicastro G- Rel. Falcone G- P.M. Palmieri R (Conf.); Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, ora art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →, ora art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, l’avvocato si era rivolto alla propria ex moglie con appellativi quali “troia… zozza… puttana… scrofona”, e al difensore della stessa con la frase “maledetta da Dio”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.