Autore: admin

  • I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto, anche prima delle “aggravanti” in senso tecnico

    A più piena garanzia dell’incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →). Tuttavia, anche nel sistema codicistico previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 53 del 10 marzo 2025

  • L’omessa restituzione della documentazione al cliente

    L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che, ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario, trattandosi di comportamento assai disdicevole e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 50 del 27 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 451/2024, CNF n. 413/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 41/2024, CNF n. 179/2018, CNF n. 241/2017, CNF n. 213/2017, CNF n. 41/2017, CNF n. 204/2016, CNF n. 140/2016, CNF n. 138/2016, CNF n. 215/2014, CNF n. 223/2013, CNF n. 190/2011.

  • La formazione di false sentenze costituisce violazione grave dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà

    Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato falsi provvedimenti giudiziari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per tre anni).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 52 del 3 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per la falsificazione di:
    — provvedimenti giudiziari (CNF n. 46/2025, CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
    — atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
    — relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
    — contratti e documenti (CNF n. 421/2024, CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 70/2021, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
    — libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
    — quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 422/2024, CNF n. 62/2021)
    — procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
    — titoli di credito (CNF n. 137/2018)
    — carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018)

  • Le false o mancate informazioni al cliente è un illecito di natura permanente

    L’omessa, inesatta o incompleta informazione al cliente (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) costituisce illecito deontologico di natura permanente, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione (art. 56 L. n. 247/2012) deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente, ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 52 del 3 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 33/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 411/2024, CNF n. 363/2024, CNF n. 341/2024, CNF n. 340/2024, CNF n. 282/2024, CNF n. 127/2024, CNF n. 262/2023, CNF n. 262/2022, CNF n. 106/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2014.

  • L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 52 del 3 marzo 2025

    NOTE:
    1) In senso conforme, CNF n. 29/2025, CNF n. 137/2024, CNF n. 190/2023, CNF n. 101/2023, CNF n. 28/2023, CNF n. 31/2023, CNF n. 106/2022, CNF n. 99/2022, CNF n. 92/2022, CNF n. 34/2021 ,CNF n. 241/2020, CNF n. 201/2012, CNF n. 205/2006.
    2) In senso conforme, CNF n. 33/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 411/2024, CNF n. 358/2024, CNF n. 353/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020.

  • Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 51 del 3 marzo 2025

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Garri), SS.UU., ordinanza n. 21639 del 28 luglio 2025
    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025.

  • Cancellazione dall’albo a domanda dell’interessato: in sede di gravame, il CNF può determinarne una diversa decorrenza

    In tema di cancellazione amministrativa dall’albo (nella specie, su domanda dell’interessato per sopravvenuta incompatibilità professionale), il CNF può determinare, in sede di gravame, la data di decorrenza della cancellazione stessa, eventualmente precedente e diversa rispetto a quella indicata dal COA (nella specie, l’ordinaria efficacia della relativa delibera consiliare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 48 del 27 febbraio 2025

  • L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d’ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l’autotutela)

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo giacché il termine massimo per il riesame in autotutela ex art. 21 octies L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall’Albo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 48 del 27 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 35463/2021, CNF n. 254/2021, CNF n. 190/2021, CNF n. 57/2021, CNF n. 48/2021, CNF n. 13/2021.

  • Cancellazione dall’albo: gli effetti decorrono dalla delibera COA (ma possono prudenzialmente retroagire alla data di presentazione della relativa domanda)

    Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell’assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell’ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l’affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all’albo del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 48 del 27 febbraio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 322/2024, CNF n. 95/2024, CNF n. 350/2023, CNF n. 162/2023, CNF n. 35/2023, CNF n. 187/2022, CNF n. 269/2021, CNF parere n. 41/2022, CNF n. 20/2021 e CNF parere n. 53/2001.