In difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.
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La rilevanza disciplinare delle espressioni gratuitamente offensive di natura razzista
Costituisce violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che utilizzi, nella copertina del proprio fascicolo di studio, epiteti razzisti o comunque offensivi nei confronti della controparte (nella specie indicata con l’epiteto “negro”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTA:
In arg. cfr. pure CNF n. 22/2025, CNF n. 214/2024. -
[importante] Espressioni sconvenienti e offensive: l’art. 52 cdf riguarda solo quelle negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale
L’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → circoscrive la condotta sanzionabile all’uso di espressioni offensive o sconvenienti esclusivamente negli scritti in giudizio o nell’esercizio dell’attività professionale. Conseguentemente, una lettura orientata al riscontro della necessaria tipicità della norma deve sostanziarsi nel riscontrare la condotta ivi censurata esclusivamente nel caso in cui le espressioni offensive o sconvenienti siano connesse o a scritti del giudizio o all’esercizio dell’attività professionale. Al di fuori di tale ambito, pertanto, stante il principio di solo tendenziale tipicità dell’illecito deontologico, viene in rilievo l’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → relativo ai Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l’avvocato deve ispirare la propria attività sia professionale (comma 1) sia comune (comma 2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTA:
In arg. si rileva un contrasto in giurisprudenza. Infatti, cfr. da ultimo CNF n. 64/2025 secondo cui “il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli «scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale» riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense”. -
Omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTE:
In senso conforme, CNF n. 63/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 444/2024, CNF n. 435/2024, CNF n. 417/2024.
In arg. cfr. pure CNF n. 65/2025 (secondo cui al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito disciplinare, deve ritenersi che, in ipotesi di omessa fatturazione di compensi professionali, il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione disciplinare vada individuato, al più tardi, nel momento ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale) e CNF n. 340/2024 (secondo cui il dies a quo prescrizionale va, al più tardi, individuato avuto riguardo alla normativa fiscale che fissa il termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili, ovvero anni 4 per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015, e anni 5 per i documenti contabili concernenti gli anni successivi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973). -
Procedimento disciplinare: l’astensione e la ricusazione di un componente della Sezione CDD determinano l’inutilizzabilità dei precedenti atti compiuti in dibattimento
A seguito dell’astensione di un componente della Sezione o del provvedimento che accoglie la sua ricusazione, è necessario che il CDD dichiari l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla Sezione della quale era componente il membro ricusato/astenuto ex art. 9 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014.(1) Tuttavia, in analogia con quanto previsto dall’art. 42 co. 2 c.p.p., l’astensione/ricusazione non comporta automaticamente la nullità/inefficacia degli atti compiuti dall’astenuto/ricusato, essendo all’uopo necessaria una valutazione in concreto, dipendente tanto dalle ragioni di astensione/ricusazione quanto dalla tipologia di atto posto in essere, sicché gli atti compiuti dal giudice ricusato/astenuto ben possono conservare efficacia anche nel nuovo giudizio da celebrarsi innanzi al giudice “immacolato”.(2)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTE
1) In senso conforme, CNF n. 412/2024.
2) A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini. -
Non basta querelare, fare un esposto o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione
La pendenza di giudizio civile, disciplinare, penale attivato dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 68 del 22 marzo 2025
NOTE:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 384 del 25 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 244 del 29 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189. -
L’inosservanza di un provvedimento del giudice
Il mancato adempimento in ordine al pagamento di somma portata in sentenza integra illecito disciplinare (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritto e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 160/2014. -
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
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Il CNF può motivare per relationem, se l’impugnazione è una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte e confutate in sede territoriale
In sede di gravame, il CNF può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della decisione del Consiglio territoriale, specie allorché l’appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 127/2024, Cass. n. 25440/2023, Cass. n. 22463/2023, CNF n. 187/2021, CNF n. 104/2021, CNF n. 29/2021.